Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
– la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese esposto a un rischio elevato di riciclaggio di denaro e/o di corruzione,
– la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali,
– la gestione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte,
– la gestione di valori patrimoniali presso banche depositarie con sede al di fuori della Svizzera,
– succursali o società del gruppo con sede all’estero (rischi più elevati dovuti alla complessità operativa e giuridica),
– la forte dipendenza da un unico cliente (rischio di anteporre le richieste del cliente alla regolare attività);
– in relazione all’adeguatezza:
– la gestione patrimoniale tramite fondi non sottoposti a una vigilanza prudenziale (anche propri) o strutture simili, come le società di sede,
– la fornitura di servizi con conferimento di un potere illimitato di disporre del patrimonio dei clienti (ad es. servizi accessori fiduciari),
– l’impiego di prodotti o strategie con effetto leva, se questi non sono utilizzati esclusivamente come garanzia,
– la gestione del patrimonio di un numero elevato di clienti al dettaglio rispetto al personale impiegato per tale attività di gestione patrimoniale (rischio di non riuscire ad adempiere sufficientemente, in tutte le circostanze, gli obblighi previsti dalla LSerFi).
I criteri di rischio menzionati sono solo degli esempi. Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi, agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponderazione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l’istituto.
Capoverso 3
Le attività di verifica dell’organismo di vigilanza – così come di eventuali società di audit a cui fa ricorso secondo l’articolo 80 – devono essere documentate in modo ricostruibile nei rapporti di audit. Questi ultimi devono essere redatti in una lingua ufficiale, fermo restando che eventuali eccezioni da parte delle società di audit necessitano dell’approvazione dell’organismo di vigilanza (analogamente all’art. 9 cpv. 2 OA-FINMA).
Capoverso 4
Anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai valori soglia di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol (valori de minimis) sottostanno ora a un obbligo di autorizzazione. Non appena i valori patrimoniali gestiti superano i valori soglia minimi previsti nell’articolo 24 capoverso 2 lettera LIsFi, i gestori patrimoniali sottostanno all’obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi. L’organismo di vigilanza competente deve predisporre le opportune misure quando il gestore supera o scende al di sotto dei valori soglia legali. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi. Per il rimanente, come spiegato nel messaggio del Consiglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.