Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Capoverso 5

Gli organismi di vigilanza sono competenti per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e i trustee, nonché sui saggiatori del commercio secondo la LCMP (vedi n. 4.2.5.9), per le relative verifiche e per la valutazione dei rischi, ma non per le decisioni esecutorie e di accertamento giuridicamente vincolanti. Questi atti, di competenza delle autorità pubbliche, possono essere emanati esclusivamente dalla FINMA. Se necessario ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, ad esempio in caso di irregolarità commesse da un assoggettato alla vigilanza, la stessa FINMA può adottare misure di vigilanza. Una simile ripartizione delle competenze è prevista anche nella MiFID II all’articolo 67 capoverso 2.

Art. 78 Coordinamento delle attività di vigilanza

L’autorità di vigilanza dei gestori patrimoniali e dei trustee è la FINMA. Quest’ultima effettua la verifica materiale dell’adempimento dei requisiti previsti e procede al rilascio dell’autorizzazione e a una sua eventuale revoca. Nel quadro della verifica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione occorre tenere conto della verifica preliminare effettuata dall’organismo di vigilanza competente, dei controlli precedenti conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol e dei controlli precedenti conformemente alla LRD. Inoltre, con l’inserimento dei gestori patrimoniali e dei trustee nel campo d’applicazione della LIsFi, le norme concorrenti vigenti del diritto cantonale decadono.

Art. 79 Verifica

I gestori patrimoniali e i trustee sono sottoposti a una verifica di natura prudenziale, nell’ambito della quale deve essere verificato anche il rispetto delle prescrizioni sulla presentazione dei conti conformemente all’articolo 25. A norma dell’articolo 62 capoverso 2 LIsFi l’organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell’attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all’organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge, in particolare riguardo al capitale minimo e ai fondi propri (cfr. art. 62 cpv. 3 LIsFi).

Art. 80 Ricorso a società di audit

Gli organismi di vigilanza devono garantire l’osservanza di tutti i requisiti legali e delle disposizioni del piano di vigilanza anche in caso di ricorso a una società di audit, fermo restando che secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale le abilitazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 LSR rimangono di competenza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Spetta all’organismo di vigilanza decidere se in caso di ricorso a una società di audit tale società sia incaricata dall’organismo di vigilanza o dagli assoggettati alla vigilanza (art. 12 della nuova OOV; vedi n. 4.3). Decide inoltre in quale misura conferire mandati di verifica di propria iniziativa o disporre ad esempio la sostituzione di una società di audit. Secondo l’articolo 43k capoverso 3 LFINMA a tal fine può rifarsi ai relativi strumenti della FINMA (cfr. art. 24 segg. LFINMA).

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA (cfr. art. 43b cpv. 2 LFINMA).