Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 81 Periodicità della verifica
Capoverso 1
La periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza sono determinate in base al rischio globale cui è esposto l’assoggettato alla vigilanza. Nella determinazione dei rischi occorre considerare sia il rischio inerente all’attività sia quello legato ai controlli, ovvero all’impossibilità di evitare o di individuare e correggere eventuali errori mediante opportune misure di controllo dell’assoggettato alla vigilanza.
Capoversi 2 e 3
Anche negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica deve essere effettuata una valutazione dei rischi in forma standardizzata. Se dai dati raccolti mediante autodichiarazione emergono nuovi rischi, l’organismo di vigilanza adotta altre misure, ad esempio svolge colloqui in materia di vigilanza, ordina verifiche supplementari o attiva il processo di escalation trasmettendo il caso alla FINMA.
Capoverso 4
La valutazione dei rischi, la periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza sono determinate in base al sistema di valutazione dei rischi prescritto dalla FINMA.
Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 82 Verifica
Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall’attività degli assoggettati alla vigilanza. Questi ultimi sono già assoggettati, ad esempio, alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di diligenza. D’ora in avanti dovranno comprovare anche l’osservanza degli obblighi secondo la LSerFi, poiché generalmente forniscono «servizi finanziari» secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi. Laddove applicabili, devono essere osservate anche le disposizioni di altri leggi, in particolare quelle relative ai prodotti. Per il rimanente, come indicato nel messaggio del Consiglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.
La periodicità della verifica deve essere stabilita in funzione dei rischi (cfr. art. 3 OA-FINMA). Al riguardo la FINMA considera le dimensioni, i servizi forniti e le persone per conto delle quali vengono forniti i servizi finanziari. Il rapporto sulla conformità secondo l’articolo 63 capoverso 3 LIsFi deve contenere in particolare la prova dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione definite nella LIsFi.
Art. 83 Cooperazione delle società di audit
La disposizione riprende l’articolo 136 OICol nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente per le società di intermediazione mobiliare.