Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Sezione 3: Misure in materia di insolvenza

Art. 84

La disposizione garantisce la certezza del diritto. Secondo quanto riportato nel messaggio del Consiglio federale, nel rimando dell’articolo 67 capoverso 1 LIsFi è compreso anche l’articolo 24 LBCR, che nella sistematica della legge precede le «disposizioni relative alle misure in caso di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche».

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 85 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’adeguamento di tutti gli altri atti normativi è disciplinato nell’allegato. Le modifiche riguardano principalmente l’OICol e le disposizioni di esecuzione della LFINMA. Come previsto per la LBVM nella legge, anche l’OBVM può essere completamente abrogata a livello di ordinanza.

Art. 86 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee

Come indicato nel messaggio del Consiglio federale, i gestori patrimoniali e i trustee non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 74 capoverso 1 LIsFi, bensì in quello del capoverso 2. I gestori patrimoniali e i trustee che al momento dell’entrata in vigore della legge hanno ottenuto l’autorizzazione della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) prevista dal diritto in materia di riciclaggio di denaro devono ottenere, al pari di tutti gli altri gestori patrimoniali e trustee, anche un’autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17 LIsFi. Un’autorizzazione come IFDS non soddisfa alcun requisito prudenziale e pertanto non può essere considerata «corrispondente» a quella secondo l’articolo 74 capoverso 1 LIsFi.

Conformemente all’articolo 74 capoverso 2 LIsFi i gestori patrimoniali e i trustee già operativi possono proseguire tale attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17 LIsFi, a condizione che siano affiliati a un OAD secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi previsti da tale legge. L’articolo 86 OIsFi disciplina, anche con riferimento all’articolo 42 LRD, i tempi e le condizioni per cui l’affiliazione a un OAD sarebbe superflua per l’IFDS. I gestori patrimoniali e i trustee qualificati come IFDS possono quindi procedere entro un anno conformemente all’articolo 86 OIsFi oppure in maniera graduale (ovvero affiliarsi a un OAD entro un anno secondo l’art. 42 LRD e successivamente ottenere l’autorizzazione della FINMA ed essere assoggettati a un organismo di vigilanza entro i successivi due anni ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 LIsFi).

Art. 87 Altre disposizioni transitorie

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LIsFi gli istituti finanziari possono essere iscritti nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Sarebbe sproporzionato pretendere che gli istituti finanziari già iscritti siano cancellati temporaneamente dal registro di commercio, motivo per cui è stata prevista una pertinente disposizione transitoria.

Capoverso 2

L’articolo 16 LIsFi prevede per gli istituti finanziari l’obbligo di affiliarsi a un organo di mediazione. Dal momento che per gli istituti finanziari – contrariamente a quanto avviene per le