Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

banche – attualmente non esiste alcun organo di mediazione, si introduce un periodo transitorio di sei mesi dall’istituzione di un apposito organo di mediazione. Se dopo un anno dall’entrata in vigore della nuova legislazione non dovesse ancora esistere un organo di mediazione per (determinati) istituti finanziari, in virtù dell’articolo 84 capoverso 4 LSerFi il DFF riconoscerà un organo già esistente o ne istituirà uno nuovo.

Capoversi 3–5

Le succursali e le rappresentanze di istituti finanziari esteri sollevano questioni di diritto transitorio analoghe a quelle che riguardano gli istituti finanziari svizzeri. Al riguardo i capoversi 3– 5 del presente articolo riprendono in linea di massima le regole previste all’articolo 74 capoversi 1 e 2 LIsFi, con un’aggiunta basata sul capoverso 1 della presente disposizione.

Capoverso 6

L’articolo 18 capoverso 3 LICol figura ora all’articolo 2 capoverso 6 OIsFi. Le esenzioni già accordate nei limiti previsti da tale articolo rimangono in vigore.

Art. 88 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’OIsFi è prevista – analogamente a quella della LIsFi, della LSerFi e dell’OSerFi – per l’inizio del 2020. Da quel momento iniziano a decorrere anche i periodi transitori.

4.2.4 Abrogazione di altri atti normativi

4.2.4.1 Ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11)

Come previsto per la LBVM nella legge, anche l’OBVM può essere completamente abrogata a livello di ordinanza.

4.2.5 Modifica di altri atti normativi

4.2.5.1 Ordinanza sui revisori (OSRev; RS 221.302.3)

Art. 11a, 11d–11g, 11i–11k, 12, 38 e 42

L’elencazione degli ambiti di vigilanza nelle lettere a e c dell’articolo 11a capoverso 1 OSRev è adeguata alla sistematica della LIsFi. Lo stesso vale per gli articoli 11d capoverso 1 e 11f capoverso 1. L’articolo 11a capoverso 1 lettera d e gli articoli 11g, 11i, 38 capoverso 7 e 42 capoverso 2bisnon sono più validi a seguito dell’abolizione nella LRD della qualifica di IFDS. Le disposizioni relative agli OAD (art. 11a cpv. 2, 11j e 11k) figurano ora nell’ORD o nella LRD riveduta.

Nel capoverso 2 degli articoli 11d–11f OSRev il periodo che può essere computato per le ore di verifica viene esteso dagli attuali 4 a 6 anni. In tal modo si può evitare in maniera più efficace il ritiro dal mercato delle società di audit e considerare la critica espressa dagli operatori di questo settore riguardo alla difficoltà che potrebbero incontrare le società di audit nell’adempiere periodicamente i requisiti richiesti.

Al capoverso 2terdell’articolo 12 OSRev si precisa ora che l’abilitazione quale società di audit o auditor responsabile secondo l’articolo 11a capoverso 1 lettere a–c OSRev non autorizza