Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

soltanto alla verifica dell’osservanza delle disposizioni della LRD nel rispettivo ambito di vigilanza, bensì anche delle disposizioni della LSerFi o di altre leggi sui mercati finanziari (cfr. al riguardo art. 1 cpv. 1 lett. c OSRev). Questa regola non si applica invece nei casi in cui la società di audit (o l’auditor responsabile) intende eseguire unicamente verifiche in relazione alla LRD, ovvero al di fuori di un altro mandato di verifica per cui ha ottenuto l’abilitazione.

4.2.5.2 Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432)

Ingresso e art. 2 cpv. 1

A seguito delle modifiche nella LIsFi, i relativi rimandi legislativi devono essere adeguati.

4.2.5.3 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3)

Art. 3 n. 29 e 30

Con la LSerFi e la LIsFi si creano due nuove leggi sui mercati finanziari, mentre con l’abrogazione della LBVM viene soppressa una legge sui mercati finanziari attualmente in vigore. Per evitare di avere un elenco ancora più lungo, d’ora in avanti si rimanderà, da un lato, alla LFINMA e, dall’altro, a tutte le leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

4.2.5.4 Ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB; RS 641.101)

Art. 9 cpv. 1, 10 e 11 cpv. 2, frase introduttiva

Secondo l’articolo 11 lettera b della legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), sui diritti di partecipazione la tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale. Nell’ordinanza, invece, si fa riferimento al termine previgente. L’ordinanza deve quindi essere adeguata alla legge.

Di conseguenza, il termine legale deve applicarsi anche alla tassa da pagare in caso di versamenti suppletivi o di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 10 cpv. 1 lett. b) nonché alla tassa da pagare sui buoni di godimento (art. 11 cpv. 2).

Titolo prima dell’art. 12, nonché art. 12 cpv. 1bis e 2bis

Capoverso 1bis

Il 1° gennaio 2009 per la tassa di emissione sulle quote di società cooperative e sui versamenti suppletivi a queste ultime è stata introdotta la procedura di autoaccertamento (stralcio del previgente art. 34 cpv. 3 LTB)36. Il passaggio alla procedura di autoaccertamento (art. 34 cpv. 2 LTB) non è stato previsto nell’ordinanza e occorre pertanto rimediarvi.

Capoverso 2bis

In caso di costituzione o aumento del capitale di partecipazione di banche cooperative la tassa di emissione viene riscossa con la stessa modalità prevista per il capitale di partecipazione delle società cooperative. La banca cooperativa deve pagare spontaneamente la tassa di

36 Abrogato dal n. II 1 della legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).