Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
emissione all’Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dall’iscrizione del capitale di partecipazione nel registro di commercio (nuovo art. 7 cpv. 1 lett. a LTB).
4.2.5.5 Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211)
Titolo prima dell’art. 20 e art. 20 cpv. 2
Sul reddito proveniente da buoni di partecipazione di banche cooperative deve essere riscossa l’imposta preventiva così come avviene per il reddito proveniente da capitale di partecipazione. Il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione emessi gratuitamente non è imponibile se la banca cooperativa prova di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli. La disposizione viene semplificata dal punto di vista redazionale.
Art. 23 cpv. 1
Le banche cooperative che costituiscono capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione devono annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni dopo l’iscrizione del capitale di partecipazione nel registro di commercio. La dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.
Art. 36 cpv. 1 lett. b, c ed e
La terminologia («gestori di patrimoni collettivi», «società di intermediazione mobiliare») e i rimandi vengono adeguati a quelli della LIsFi.
4.2.5.6 Ordinanza sul libero passaggio (OLP; RS 831.425)
Art. 19a cpv. 3 lett. c
La terminologia («società di intermediazione mobiliare», «gestori di patrimoni collettivi») viene adeguata a quella della LIsFi.
4.2.5.7 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1)
Art. 48f cpv. 4 lett. d–h e cpv. 5–7
Con l’entrata in vigore della LIsFi e di un nuovo ordinamento, le disposizioni divengono superflue (cfr. in particolare art. 6 e 24 LIsFi per le banche, le società di intermediazione mobiliare ecc., art. 4 cpv. 2 OIsFi per gli assicuratori e art. 2 cpv. 2 LIsFi per i datori di lavoro ecc.).
4.2.5.8 Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121)
Art. 19 cpv. 1 lett. e n. 1
La terminologia viene adeguata a quella della LICol riveduta.