Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4.2.5.9 Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311)

I saggiatori del commercio che, oltre a eseguire la determinazione di titoli, commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari sottostanno non soltanto alla vigilanza dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi ma d’ora in poi anche a quella della FINMA, che è esercitata tramite un organismo di vigilanza (art. 42bisLCMP in combinato disposto con l’art. 61 LIsFi). In virtù dell’articolo 43b capoverso 1 LFINMA tale organismo di vigilanza deve verificare in modo continuato se i saggiatori del commercio rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili:

– conformemente all’articolo 42biscapoverso 3 LCMP, le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LIsFi sono applicabili per analogia ai saggiatori del commercio (cfr. qui di seguito);

– poiché il commercio a titolo professionale di metalli preziosi (bancari) rappresenta un’attività di intermediazione finanziaria secondo la LRD, l’organismo di vigilanza competente deve verificare in modo continuato il rispetto delle disposizioni della LRD, dell’ORD e dell’ORD-FINMA;

– se inoltre offrono servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c LSerFi per conto di clienti (ovvero di terzi) o intervengono come produttori od offerenti di strumenti finanziari secondo l’articolo 3 lettera g o i LSerFi, i saggiatori del commercio devono inoltre rispettare le disposizioni della LSerFi e le relative disposizioni di esecuzione. L’organismo di vigilanza deve pertanto verificare nel singolo caso se le attività del saggiatore del commercio sottoposto a vigilanza rientrano nel campo di attività della LSerFi e in caso affermativo se sono osservati i pertinenti requisiti.

Art. 34a–34e VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il com-

mercio di metalli preziosi bancari / Condizioni di autorizzazione

Come menzionato in precedenza, ai saggiatori del commercio si applicano per analogia le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione dei gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LIsFi. A tal fine gli articoli 34a e seguenti OCMP riprende in linea di principio gli articoli 8–11 e 22 LIsFi. Si rimanda al relativo commento più sopra.

In linea di massima la verifica del rispetto delle disposizioni della LCMP e dell’OCMP è di competenza dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. Per contro, la verifica dell’osservanza dell’obbligo di autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione secondo gli articoli 34a e seguenti OCMP nonché degli obblighi definiti nella LRD ed eventualmente della LSerFi compete – come esposto inizialmente – alla FINMA e all’organismo di vigilanza. In particolare, i relativi ambiti di vigilanza non sono oggetto della sorveglianza della gestione dei saggiatori del commercio in virtù dell’articolo 4 lettera b OCMP da parte dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. È opportuno coordinare accuratamente gli ambiti di vigilanza di tale Ufficio con quelli della FINMA e dell’organismo di vigilanza per evitare lacune nella vigilanza o sovrapposizioni. È consentito uno scambio di informazioni conformemente all’articolo 88 LSerFi.

Disposizione finale della modifica del ...

I saggiatori del commercio qualificati come IFDS possono procedere entro un anno conformemente alla disposizione finale esaminata oppure in maniera graduale (ovvero affiliarsi a un OAD entro un anno secondo l’art. 42 LRD e successivamente ottenere l’autorizzazione della FINMA ed essere assoggettati a un organismo di vigilanza entro i successivi due anni secondo la disposizione finale della modifica della LCMP). In ogni caso possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione complementare.