Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4.2.5.10 Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311)

Art. 1, 7 lett. c, 8, 15 cpv. 1 lett. a e b nonché 4, frase introduttiva, titolo prima dell’art. 30

nonché art. 30 e 30a

Poiché nella legge l’obbligo di autorizzazione per i distributori di investimenti collettivi di capitale viene abolito, anche le relative disposizioni dell’ordinanza possono essere abrogate così come i riferimenti a questa categoria di autorizzazione. In pochi punti si deve inoltre adeguare la terminologia.

Occorre osservare l’articolo 3 capoverso 1 OSerFi secondo cui qualsiasi attività diretta specificatamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario è considerata un acquisto o un’alienazione di strumenti finanziari. Questa disposizione contempla anche le attività, come l’intermediazione (o la distribuzione), dirette specificatamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario, nell’ambito delle quali però non viene fornita alcuna consulenza per operazioni specifiche. Contrariamente alla regolamentazione in vigore e alle intenzioni del legislatore (cfr. al riguardo nel messaggio il commento all’art. 9 cpv. 2 LSerFi nonché all’art. 3 e in particolare all’art. 13 LICol), ciò consente di evitare che i partecipanti al mercato

– segnatamente in caso di commercializzazione, nell’ambito di un cosiddetto «roadshow», di investimenti collettivi di capitale esteri da parte di un rappresentante per la distribuzione che opera in Svizzera – non debbano osservare alcuna norma di comportamento e farsi iscrivere nel registro dei consulenti alla clientela.

Al capoverso 1 lettere a e b dell’articolo 15 è stata apportata una modifica di carattere terminologico per garantire l’uniformità con la LICol.

Art. 1b, 1c, 7 lett. a e c, 8, titolo prima dell’art. 19, art. 19, 20 cpv. 3, frase introduttiva, lett. b,

frase introduttiva e cpv. 4, 21, 22 cpv. 2 lett. c e cpv. 3, 23 lett. c, 24–28, titolo prima dell’art. 29a, art. 29a–29f, 35a cpv. 1 lett. a, titolo prima dell’art. 42 e art. 42–50

La gestione di investimenti collettivi di capitale, e di conseguenza i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi, sono ora disciplinati nella LIsFi. Le relative disposizioni a livello di ordinanza non figurano più pertanto nell’OICol, bensì nell’OIsFi, in particolare agli articoli 27 e seguenti nonché 41 e seguenti. Nell’OICol si deve inoltre in parte adeguare la terminologia e all’articolo 20 capoverso 3 si devono ammettere, oltre alla forma scritta, altre forme che consentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge. L’articolo 25 OI-Col può essere abrogato senza sostituzioni perché in futuro la delega di compiti sarà disciplinata nella LIsFi. Le disposizioni relative alla modalità e alla forma in cui devono essere concluse o documentate le convenzioni con la clientela sono contenute nella LSerFi e valgono ugualmente per tutti i fornitori di servizi finanziari.

Art. 1bisSocietà operative

La questione di sapere a quali condizioni una società ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d LICol è da considerarsi una società operativa che svolge un’attività imprenditoriale causa regolarmente incertezze nella prassi. Un nuovo articolo 1bisOICol dovrebbe creare trasparenza e garantire la certezza del diritto in questo ambito.

Non sono considerate società operative le società di investimento, le società veicolo (società di sede), gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol o le società cui si applica un’altra eccezione secondo la LICol oppure le società il cui scopo esclusivo consiste nell’investire o detenere il proprio patrimonio in valori mobiliari, in altri strumenti finanziari e/o in altri investimenti e nel lasciar beneficiare i propri investitori o azionisti dei risultati ottenuti dalla gestione dei valori patrimoniali e le cui quote o azioni sono destinate ad essere offerte.