Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Non sono parimenti considerati società operative i veicoli d’investimento costituiti secondo il diritto estero o soggetti a tale diritto, indipendentemente dalla loro forma giuridica e organizzazione e dal fatto che siano o meno sottoposti a una vigilanza equivalente, se le loro quote o azioni sono oggetto di una pubblicità, di un’offerta o di una vendita in Svizzera o dalla Svizzera.

Art. 8 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione

Secondo il nuovo articolo 13 capoverso 3 LICol il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a una vigilanza statale equivalente. L’articolo 8 OICol riprende la regola finora prevista al capoverso 1bisrelativa all’attività dei rappresentanti. Il principio della concomitanza dell’autorizzazione per la gestione di investimenti collettivi di capitale è ora disciplinato nella LIsFi.

Art. 10 e 11

Abolendo la competenza della FINMA di stabilire le condizioni e i requisiti per le persone che devono offrire la garanzia di un’attività ineccepibile e per quelle che detengono una partecipazione qualificata si tiene conto della prassi attuale e consolidata secondo cui la FINMA valuta tale garanzia nel singolo caso.

Art. 12b e 65

I requisiti relativi alla delega sono ora disciplinati in generale, analogamente all’OIsFi, all’articolo 12b OICol per le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. Di conseguenza, il contenuto dell’articolo 65 OICol può essere ridotto.

Art. 40 cpv. 5

Un «exchange traded fund» (ETF) è un investimento collettivo di capitale aperto le cui quote o classi di quote sono quotate in una o più borse. In base alla prassi vigente, la FINMA richiede che all’atto dell’approvazione di ETF svizzeri ed esteri tutte le quote o classi di quote siano quotate in una borsa svizzera autorizzata. Per vari motivi le classi di quote di investimenti collettivi di capitale vengono spesso create su misura per mercati e categorie di clienti specifici. Non ha quindi alcun senso, ad esempio, far quotare in Svizzera una classe di quote concepita specificatamente per i bisogni previdenziali di investitori privati tedeschi. Lo stesso vale per le classi di quote che coprono determinati rischi di cambio, come quelle destinate a essere offerte a investitori nel Regno Unito che investono in classi di quote coperte contro il rischio valutario delle sterline britanniche (GBP). Gli investitori svizzeri non sono interessati a simili classi di quote e nonostante una quotazione in Svizzera non vi sarebbe alcuna domanda corrispondente. Nell’ottica della protezione degli investitori, fintanto che le quote e le classi di quote non sono offerte a investitori non qualificati in Svizzera non sussiste alcuna necessità di una loro quotazione.

Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 40 OICol precisa ora invece che nel caso degli ETF esteri devono essere quotate in una borsa svizzera soltanto le quote offerte attivamente in Svizzera a investitori non qualificati. In questo modo, da un lato, si continua a garantire l’accesso al mercato secondario in Svizzera e, dall’altro, si evita di quotare in una borsa svizzera quote o classi di quote che non vengono negoziate e che quindi nell’ottica della protezione degli investitori non necessitano di una quotazione. In pratica ciò significa che la domanda di approvazione da inoltrare alla FINMA deve indicare le classi di quote destinate a essere offerte effettivamente e attivamente in Svizzera a investitori non qualificati. In futuro soltanto queste classi di quote dovranno essere quotate in una borsa svizzera. L’indicazione di tali classi di quote alla FINMA ha solamente carattere informativo. Per questo motivo non sussiste alcun obbligo di approvazione o di notifica nei confronti della FINMA nel caso in cui l’offerta rivolta a investitori non qualificati in Svizzera dovesse essere estesa, in un momento successivo, ad altre