Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

classi di quote. Per contro, le classi di quote devono essere quotate in Svizzera prima di essere offerte attivamente a investitori non qualificati in Svizzera. Gli offerenti di fondi o i loro rappresentanti in Svizzera devono segnalare ai rispettivi distributori eventuali restrizioni concernenti l’offerta a investitori non qualificati in Svizzera.

Art. 52, 55 cpv. 3–4, 62a, 62b cpv. 2, frase introduttiva, 64 cpv. 4, 70 cpv. 4, 74 cpv. 2 lett. k,

86 cpv. 2, frase introduttiva, 95 cpv. 1, 98 lett. a, 105a, frase introduttiva, 117 cpv. 1, 122 cpv. 1 e 136

La terminologia e i riferimenti all’integrazione delle direzioni dei fondi e delle società di intermediazione mobiliare nel campo d’applicazione della LIsFi vengono adeguati. Inoltre all’articolo 62b capoverso 2 OICol la forma richiesta per la convocazione dell’assemblea generale prevista dal diritto sulle società anonime si rifà a quella prescritta nel CO e all’articolo 98 lettera a OICol devono essere ammesse, oltre alla forma scritta, altre forme che consentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge. Nella frase introduttiva dell’articolo 105a si procede a un adeguamento terminologico basato sulla nuova versione dell’articolo 73 LICol. L’articolo 136 OICol riguarda soltanto le direzioni dei fondi e viene quindi integrato nell’OIsFi.

Art. 113

A seguito dell’adeguamento dell’articolo 94 LICol la disposizione dell’ordinanza deve essere abrogata.

Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento

L’articolo 120 capoverso 2 lettera d LICol è stato adeguato a seguito dell’abolizione dell’obbligo di autorizzazione per l’attività di distribuzione. L’articolo 128 OICol attua i relativi adeguamenti a livello di ordinanza. Oltre alla forma scritta, si devono ora ammettere altre forme che consentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge.

Art. 128a cpv. 2

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono disporre di un’organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi previsti dalla legge. La FINMA disciplina i relativi dettagli.

Art. 129a Eccezioni

Conformemente al nuovo articolo 10 LICol, i clienti (anche quelli privati) che dispongono di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi sono considerati investitori qualificati. Di conseguenza non necessitano né di un rappresentante né di un ufficio di pagamento.

Per contro, secondo l’articolo 120 capoverso 4 LICol, in occasione dell’offerta a clienti facoltosi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFi si deve sempre designare un rappresentante e un ufficio di pagamento. Se nel caso di un contratto di consulenza in investimenti con un cliente facoltoso sono necessari un rappresentante e un ufficio di pagamento, le condizioni sono più severe rispetto al caso di un simile contratto concluso con un cliente al dettaglio. Questa regola viene precisata.

Art. 129b Piani di partecipazione del personale

La disposizione precisa la nuova espressione prevista all’articolo 120 capoverso 5 LICol dei piani di partecipazione del personale ai sensi dell’articolo 2 capoverso OIsFi.