Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4.2.5.14 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122)

Art. 3 cpv. 1 lett. b, f e h

L’adeguamento della lettera b nell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA è da ricondurre all’adeguamento dell’articolo 15 capoverso 2 LFINMA, che ora alla lettera a comprende anche le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi rilevanti per l’ambito di vigilanza degli investimenti collettivi di capitale. Tra i gestori di patrimoni collettivi rientrano anche gli assoggettati alla vigilanza che gestiscono patrimoni di previdenza.

In futuro, nell’ambito della LRD non vi sarà più alcun intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA. I relativi compiti della FINMA decadono, motivo per cui la lettera f dell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA può essere abrogata.

Per consentire una ripartizione ragionevole dei costi sui singoli assoggettati alla vigilanza, alla lettera h dell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA viene creato un nuovo ambito di vigilanza. In questo modo si intende garantire che nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA il calcolo delle tasse sulla base del criterio prescritto dalla legge (quota degli assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza) dia un risultato il più possibile conforme al principio di causalità. In questo caso la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA, ovvero dai gestori patrimoniali, dai trustee e dai saggiatori del commercio ai sensi dell’articolo 42bisLCMP (art. 43a LFINMA) e che non sono coperte dagli emolumenti. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolumento vengono fatturate agli organismi di vigilanza in funzione del tempo impiegato.

Inoltre la LSerFi disciplina ora l’organizzazione e la gestione del servizio di registrazione per il registro dei consulenti e dell’organo di verifica del prospetto. Questi necessitano dell’abilitazione della FINMA. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolumento vengono fatturate al servizio di registrazione per il registro dei consulenti e all’organo di verifica del prospetto in funzione del tempo impiegato.

Art. 17 cpv. 2

La modifica concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 20 cpv. 1 lett. e ed f

Conformemente alla regolamentazione vigente, nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale le tasse di base per i fondi individuali e i segmenti patrimoniali di un fondo multi-comparto possono variare. Secondo quanto emerge dalle riscossioni sinora effettuate, l’onere di base non dipende praticamente dalla forma giuridica di un prodotto. Infatti, l’onere di base per un investimento collettivo di capitale che riveste la forma di fondo individuale è paragonabile a quello per un investimento collettivo di capitale che riveste la forma di segmento patrimoniale di un fondo multi-comparto. Nel settore dei prodotti la tassa di base deve pertanto essere uniformata.

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri la tassa di base deve essere fissata a 750 franchi per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale. In tal modo essa indennizza l’onere di base sostenuto in ugual misura per tutti i prodotti.