Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Questa revisione, così come le altre previste nel settore degli investimenti collettivi di capitale, non comporta costi più elevati. In futuro, tuttavia, i costi esistenti dovranno essere ripartiti conformemente al principio di causalità.
Art. 20 cpv. 1 lett. g n. 1–3
La modifica è dovuta alla nuova terminologia utilizzata nella LIsFi («gestore di patrimoni collettivi» invece di «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale») così come all’assoggettamento dei gestori di patrimoni di previdenza, ed è indicata separatamente perché non può essere contemplata nella disposizione generale introduttiva sulla sostituzione del termine «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» a causa di una parte della formulazione vigente («svizzeri», «esteri», «gerenti»).
Art. 20 cpv. 4 e 23 cpv. 2
La definizione di ricavo lordo si basa ora, come per gli altri assoggettati alla vigilanza, sull’articolo 959b CO e comprende tutti i ricavi ivi menzionati.
Art. 31 cpv. 1 lett. d
Un OAD secondo la LRD può anche svolgere l’attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA). Il calcolo della tassa di vigilanza varia a seconda che si tratti di un OAD o di un organismo di vigilanza. Per gli organismi di vigilanza è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza (gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’art. 42bisLCMP) rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). Per gli OAD sono invece determinanti il reddito lordo e il numero di membri. Se svolge un’attività di organismo di vigilanza, l’OAD deve garantire di calcolare la sua tassa di vigilanza soltanto in funzione del reddito lordo derivante dalla sua attività di OAD.
Per questo motivo la nuova lettera d dell’articolo 31 capoverso 1 Oem-FINMA stabilisce che dal ricavo lordo possono essere dedotti eventuali ricavi lordi derivanti dall’attività di organismo di vigilanza. La presentazione della relativa prova scritta rientra nella responsabilità e nella competenza dell’OAD in questione.
Sezione 6a: Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA
Per ambito di vigilanza, la FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA). I costi degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA devono essere attribuiti al nuovo ambito di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA creato all’articolo 3 capoverso 1 lettera h Oem-FINMA. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo della tassa di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–e LFINMA). Per gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA è determinante la quota degli assoggettati alla loro vigilanza (gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’art. 42bisLCMP) rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). Anche nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA la tassa di vigilanza deve essere costituita da una tassa fissa di base e da una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in combinato disposto con gli art. 12 cpv. 1 e 31a seg. Oem-FINMA).
La suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare tiene conto del fatto che, indipendentemente dalle sue dimensioni, ciascun assoggettato alla vigilanza genera un determinato dispendio di base, ma quello presumibile viene determinato dall’entità delle attività svolte.