Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 31a Tassa di base

La tassa di base per gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA viene fissata a 3000 franchi all’anno. In tal modo dovrebbe essere compensato il dispendio di base identico per tutti gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Art. 31b Tassa complementare

L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA è coperto in funzione del numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bisLCMP. La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bisLCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza. Il numero di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bisLCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Art. 32–34

Le disposizioni per l’ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (sezione 7 dell’ordinanza) sono abrogate senza sostituzioni a seguito della soppressione di questo compito.

Allegato, n. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10

Dal momento che la LBVM è abrogata nell’allegato della LIsFi, i rimandi tra parentesi a questa legge devono essere adeguati. Inoltre, la sostituzione del termine «commercianti di valori mobiliari» è già contemplata nella disposizione generale introduttiva, in particolare per quanto concerne i numeri 1.8 e 1.9.

Allegato, n. 2.1, 2.1a, 2.3, 2.6, 2.8

Poiché alcune parti della LICol sono ora disciplinate nella LIsFi, i relativi rimandi tra parentesi devono essere adeguati. Le tariffe per la decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (n. 2.1) e quelle per la decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (n. 2.1a) sono ora disciplinate separatamente e le tariffe quadro sono adeguate ai costi che ne derivano in base all’esperienza. All’interno della tariffa quadro la tassa continua a essere calcolata di volta in volta in funzione del dispendio effettivo.

Inoltre, il termine «gerente patrimoniale» è stato sostituito ai sensi della disposizione generale introduttiva. Al numero 2.6 viene effettuato un ulteriore adeguamento terminologico richiesto dalla legge («offerta» invece di «distribuzione»). La tariffa quadro per i distributori secondo il numero 2.8 è abrogata senza sostituzioni perché i distributori non sono più soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Allegato, n. 5.2, 5.3

I rimandi alla LRD devono essere adeguati a seguito delle modifiche apportate alla legge.