Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
4.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
Il modello di vigilanza previsto in base alla volontà del Parlamento per i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio secondo la LCMP si fonda sui seguenti principi:
– il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA (cfr. art. 5 cpv. 1 LIsFi e art. 42biscpv. 1 LCMP);
– l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigilanza viene de9legata – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – agli organismi di vigilanza che devono essere costituiti dagli attori del settore (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi, art. 42biscpv. 1 LCMP e art. 43a cpv. 1 LFINMA);
– gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla vigilanza di quest’ultima (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). Contrariamente a quanto riportato nel messaggio, essi non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «enforcement» rimane di competenza della FINMA (dalle sanzioni di diritto amministrativo fino alla revoca dell’autorizzazione);
– gli organismi di vigilanza vigilano inoltre sul rispetto degli obblighi della LRD e possono esercitare – nella funzione di OAD in virtù della LRD – la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA).
La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza ai sensi degli articoli 43a e seguenti LFINMA. Sono inoltre applicabili – anche per i saggiatori del commercio (cfr. art. 42biscpv. 1 e 2 LCMP) – gli articoli 61 e 62 LIsFi e le sue disposizioni di esecuzione. Per il rimanente, come indicato nel messaggio del Consiglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.
Sezione 2: Autorizzazione
Art. 2 Richiesta
Capoverso 1
Il capoverso 1 ricalca l’articolo 4 capoverso 1 OIsFi. La FINMA stabilisce le indicazioni e i documenti necessari e può mettere a disposizione dei richiedenti, ad esempio, linee guida, modelli per la richiesta o documenti simili (segnatamente in formato elettronico). Le indicazioni e i documenti devono permettere alla FINMA di valutare l’adempimento da parte dei singoli organismi di vigilanza delle pertinenti condizioni di autorizzazione e dei relativi obblighi. Tra questi rientrano ad esempio:
– gli statuti e i regolamenti di organizzazione (cfr. art. 43c cpv. 2 LFINMA);
– un piano di vigilanza e un piano d’attività in cui siano illustrati l’attività prevista e il suo finanziamento durevole e sostenibile (cfr. art. 43d cpv. 3 LFINMA),
– indicazioni sul luogo della direzione (comprese eventuali succursali),
– indicazioni sulle persone che devono fornire garanzie,