Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

3.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Secondo l’articolo 67 paragrafo 2 MiFID II la delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità competenti non può comportare l’esercizio di poteri pubblici né l’uso di poteri discrezionali di giudizio. Prima di conferire la delega le autorità competenti devono adottare misure ragionevoli per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia.

3.4 Valutazione del progetto rispetto al diritto europeo

3.4.1 Ordinanza sui servizi finanziari

In primo luogo occorre segnalare che sebbene in alcuni punti la LSerFi si discosti dalle norme della regolamentazione europea in materia di mercati finanziari, in sostanza il livello di protezione svizzero rimane paragonabile a quello europeo. Le differenze sono dovute alla necessità di tenere conto delle peculiarità del mercato finanziario svizzero e riguardano le norme di comportamento, in particolare la classificazione dei clienti e la possibilità di effettuare operazioni di mera esecuzione dei mandati per conto di clienti privati («execution-only»)16. Di conseguenza, in questi ambiti anche l’OSerFi diverge dalla legislazione europea, mentre per gli altri aspetti si ispira a tale legislazione, che viene però ripresa soltanto dopo un attento esame. A causa degli elementi consolidati su cui poggia il diritto svizzero in materia di mercati finanziari, ovvero la regolamentazione basata su principi e l’autodisciplina, in linea di massima l’OSerFi non presenta lo stesso grado di dettaglio delle norme europee analoghe, in particolare quelle della MiFID II. Ad esempio, le disposizioni relative alla migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti sono meno dettagliate rispetto a quelle della legislazione europea, mentre le disposizioni sul prospetto si rifanno in primo luogo alle regole consolidate della SIX Swiss Exchange. Queste ultime corrispondono materialmente agli standard internazionali e in larga misura anche ai requisiti previsti nell’UE. Per quanto concerne l’introduzione del prospetto della crescita, il Consiglio federale seguirà attentamente gli sviluppi nell’UE e se del caso proporrà rapidamente gli adeguamenti all’OSerFi necessari per evitare svantaggi concorrenziali nei confronti delle PMI svizzere.

Anche le disposizioni sul foglio informativo di base ricalcano ampiamente la normativa europea sui documenti contenenti le informazioni chiave, in particolare per quanto concerne il contenuto e la presentazione. A differenza del diritto europeo, tuttavia, si rinuncia a prevedere un indicatore di rischio. Oltre ai tre scenari di performance usuali, non si richiede poi di presentare uno scenario di stress e non si prescrivono metodi di calcolo per gli scenari di performance e i costi. Tutti questi punti sono controversi anche nell’UE, in particolare perché i metodi di calcolo prescritti possono condurre a risultati fuorvianti17 ed è quindi probabile che nel prossimo futuro possano subire nuovamente modifiche18. In queste circostanze riprendere la regolamentazione europea sarebbe inopportuno. Inoltre, proprio riguardo al calcolo degli scenari di performance e dei costi, si dovrebbe lasciare agli operatori del settore la possibilità di sviluppare disposizioni adeguate per i diversi strumenti finanziari. Non si esclude però che in futuro si possa procedere a un’armonizzazione con la normativa europea se questa si rivelasse efficace.

16 Per un elenco non esaustivo cfr. messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7329 seg.

17 Cfr. al riguardo le spiegazioni al n. 3.1.3.

18 Cfr. al riguardo le spiegazioni al n. 3.1.3.