Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
L’adozione del regolamento delegato (UE) n. 2017/653 è stata preceduta da accese discussioni fra le tre autorità di vigilanza europee, la Commissione europea e il Parlamento europeo. Il problema principale consisteva nel scegliere un approccio ugualmente applicabile ai prodotti d’investimento di banche, imprese di investimento e assicuratori, ad esempio per quanto concerne i metodi di calcolo da utilizzare per gli scenari di performance. In questo contesto occorre menzionare anche l’articolo 32 del regolamento PRIIP, secondo cui per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) fino alla fine del 2019 non deve essere redatto un documento contenente le informazioni chiave bensì, come finora, un documento contenente «le informazioni chiave per gli investitori» («Key Investor Information Document», KIID) previsto per gli investimenti di capitale dalla direttiva europea OICVM. Il ritardo nei lavori relativi agli standard tecnici ha costretto il legislatore europeo a rimandare di un anno, con una procedura rapida, l’applicazione del regolamento PRIIP tramite una modifica del regolamento. Gli standard ora in vigore rappresentano il miglior compromesso possibile nell’attuale contesto politico. È lecito aspettarsi che nel prossimo futuro tali standard subiscano nuovamente delle modifiche, tanto più che la Commissione europea è tenuta a presentare raccomandazioni per la loro revisione entro la fine del 2018. In particolare si dovrà chiarire se le informazioni chiave per gli investitori della direttiva OICVM saranno sostituite dal documento contenente le informazioni chiave del regolamento PRIIP («Key Information Document»; cfr. art. 33 del regolamento PRIIP). A livello europeo i lavori relativi al documento contenente le informazioni chiave sono pertanto ancora in corso.
3.2 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
Come indicato nel messaggio concernente la LIFin, secondo la MiFID II la gestione di valori patrimoniali rientra tra i servizi di investimento e le cosiddette imprese di investimento devono ottenere un’autorizzazione corrispondente14. Oltre a requisiti finanziari, le condizioni di autorizzazione comprendono in particolare requisiti organizzativi, precisati agli articoli 21 e seguenti del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 menzionato al numero 3.1.1. Conformemente a questi articoli, ad esempio, la struttura organizzativa deve essere documentata in forma chiara e deve essere impiegato personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite. Le altre disposizioni concernono la delega di compiti, la conformità, la gestione del rischio, l’audit interno, la contabilità, la documentazione interna ecc.
Il Liechtenstein, ad esempio, prevede una legislazione autonoma per la gestione di patrimoni individuali. La pertinente legge sulla gestione patrimoniale riguarda in primo luogo le seguenti attività: gestione del portafoglio su base individualizzata, consulenza in investimenti, accettazione e trasmissione di mandati che concernono uno o più strumenti finanziari, esecuzione di mandati in nome dei clienti. Le condizioni di autorizzazione e i requisiti previsti si ispirano a quelli della MiFID II, fermo restando che per le persone responsabili della gestione è previsto il requisito della cittadinanza, seppur in misura limitata15.
14 Messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7328.
15 Cfr. DOBRAUZ GÜNTHER/IGEL SABINE, Liechtensteinisches Investmentrecht, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 38 segg. Una panoramica della situazione giuridica in Germania, Francia e Gran Bretagna figura in SETHE ROLF/ANDREOTTI FABIO, Droht das Aussterben der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz?, in: SJZ 111 (2015) 377–392, pag. 381 segg.