Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

– dichiarazione delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo cui esse adempiono i criteri di indipendenza (cfr. art. 43e LFINMA),

– regolamenti sull’avvio e sulla fine della relazione di vigilanza nei confronti degli assoggettati alla vigilanza,

– regolamenti sulla riscossione di contributi degli assoggettati alla vigilanza (cfr. art. 43f LFINMA),

– regolamenti sull’attività di vigilanza e sui piani delle verifiche.

Sostanzialmente ciascun organismo di vigilanza può decidere liberamente la sua veste giuridica e la sua organizzazione interna. La legge stabilisce soltanto condizioni quadro per la sua organizzazione senza disciplinarla nei dettagli. Pertanto, in linea di principio l’organismo di vigilanza è libero di decidere in quale lingua comunicare con gli assoggettati alla vigilanza, fermo restando che dovrebbe per quanto possibile adeguarsi alla lingua ufficiale scelta dall’assoggettato alla vigilanza. Esiste un diritto condizionale all’assoggettamento (cfr. art. 13 OIsFi), mentre sono esclusi il diritto di essere consultati o qualsiasi possibilità di partecipazione degli assoggettati alla vigilanza. Inoltre, l’organismo di vigilanza non ha la facoltà di infliggere pene convenzionali di diritto civile.

Capoverso 2

Come indicato nel messaggio del Consiglio federale, i requisiti di legge in materia di organizzazione degli organismi di vigilanza corrispondono sostanzialmente a quelli dell’organizzazione degli istituti finanziari ai sensi della LIsFi. Per quanto concerne la garanzia viene pertanto ripresa la disposizione di esecuzione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OIsFi sulla garanzia delle persone fisiche nel caso degli istituti finanziari.

Art. 3 Forma giuridica e compiti

Capoverso 1

Come già menzionato, sostanzialmente ciascun organismo di vigilanza può decidere liberamente la sua veste giuridica e la sua organizzazione interna. Tuttavia, deve scegliere una delle forme giuridiche previste dal diritto svizzero per le persone giuridiche. Conformemente all’articolo 43d capoverso 1 LFINMA l’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoversi 2 e 3

L’articolo 43d capoverso 4 LFINMA prescrive all’organismo di vigilanza, analogamente a quanto previsto per la FINMA, di disporre di una direzione quale organo operativo. A questo si aggiunge un organo incaricato dell’amministrazione. L’amministrazione e la direzione operativa non possono essere esercitate dalla stessa persona. Conformemente agli articoli 9 e seguente LFINMA e agli articoli 716a e seguente CO, i capoversi 2 e 3 dell’articolo 3 riportano un elenco esemplificativo e non esaustivo dei compiti di entrambi gli organi. Le esigenze relative alle qualifiche professionali che la singola persona deve adempiere dipendono dalla funzione esercitata e dalle responsabilità assunte e devono essere adempiute complessivamente dall’organo in questione nel suo insieme.

Capoverso 4

La politica retributiva non deve fornire incentivi che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza.