Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 1 Oggetto

L’oggetto della presente ordinanza di esecuzione della legge coincide con quello della LSerFi (art. 1 cpv. 2 LSerFi).

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale

Per garantire la certezza del diritto occorre chiarire in quali casi particolari un servizio finanziario non è considerato fornito in Svizzera. Ai sensi della presente disposizione tutti i servizi finanziari prestati segnatamente nell’ambito di un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza concluso su iniziativa di un cliente sono considerati forniti su iniziativa del cliente. Non sono considerati forniti in Svizzera i servizi finanziari che non sono prestati nell’ambito della relativa relazione con il cliente. Questa formulazione riflette la libera prestazione di servizi passiva prevista nell’UE. La definizione proposta è leggermente più ampia di quella della MiFID II ma ha il vantaggio di evitare complesse delimitazioni (quando un servizio è fornito o meno su iniziativa del cliente?). Quando il cliente, come spesso accade, stabilisce altre relazioni d’affari con il fornitore di servizi finanziari dietro raccomandazione di quest’ultimo oppure non di propria iniziativa, il servizio si considera fornito in Svizzera. Per quanto riguarda la corrispondenza, è irrilevante che questa avvenga per iscritto, telefonicamente o elettronicamente.

Si rinuncia per contro a definire in termini positivi l’espressione «in Svizzera» (cfr. art. 3 lett. d LSerFi) poiché la prassi esaustiva corrispondente non può essere condensata in una semplice disposizione. Da tale prassi risulta chiaramente che i servizi finanziari sono forniti in Svizzera in particolare se il fornitore di servizi finanziari (1) è iscritto nel registro di commercio in Svizzera o è domiciliato in Svizzera, (2) in quanto fornitore estero di servizi finanziari gestisce almeno una succursale o una rappresentanza di fatto in Svizzera o (3) in quanto fornitore estero di servizi finanziari manda in Svizzera per singole giornate dei consulenti alla clientela che si rivolgono a clienti, ad esempio, nell’ambito di un «roadshow».

Infine, secondo il principio territoriale, la legge non è applicabile in particolare alle filiali estere di fornitori svizzeri di servizi finanziari.

Art. 3 Definizioni

Capoverso 1

Il capoverso 1 precisa il tipo di servizio finanziario descritto all’articolo 3 lettera c numero 1 LSerFi, ovvero l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari per conto di un cliente. La definizione deve comprendere in particolare anche le attività, come l’intermediazione (o la distribuzione), dirette specificatamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario, nell’ambito delle quali però non viene fornita alcuna consulenza per operazioni specifiche. L’integrazione di queste attività nella definizione di servizio finanziario consente di evitare, contrariamente alla regolamentazione in vigore e alle intenzioni del legislatore (cfr. al riguardo il commento all’art. 9 cpv. 2 LSerFi nonché all’art. 3 e in particolare all’art. 13 LICol nel messaggio20), che i partecipanti al mercato – segnatamente in caso di commercializzazione, nell’ambito di un cosiddetto «roadshow», di investimenti collettivi di capitale esteri da parte di un rappresentante per la distribuzione che opera in Svizzera – non debbano osservare alcuna norma di comportamento e farsi iscrivere nel registro dei consulenti alla clientela.

20 FF 2015 7293, pagg. 7343, 7396 seg. e 7439