Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Oltre alla definizione dei servizi finanziari occorre menzionare che la mera tenuta di depositi non rappresenta una gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi. Di conseguenza, anche gli averi in valuta estera su conti nonché i valori o i diritti valori detenuti in depositi non rientrano nella definizione di strumenti finanziari se il cliente ha diritto al pagamento o alla consegna fisica. Per quanto concerne la formulazione di raccomandazione personalizzata appare evidente che una raccomandazione a una cerchia indefinita di persone non può essere considerata personalizzata.
Capoverso 2
La legge disciplina il rapporto giuridico che intercorre tra i fornitori di servizi finanziari e i propri clienti. Non si è in presenza di un rapporto di questo tipo quando vengono forniti servizi, ad esempio tramite la tesoreria aziendale, a società o unità appartenenti allo stesso gruppo. Questo principio viene chiarito nuovamente al capoverso 2. Per lo stesso motivo, fanno parte del gruppo ai sensi della presente disposizione gli istituti di previdenza, i fondi padronali di previdenza, le fondazioni e le organizzazioni di pubblica utilità che hanno legami con il gruppo, nonché il loro veicolo di investimento. Da questo principio si evince (ragione per cui non è necessario sancirlo separatamente) che nei rapporti interni al gruppo non intervengono clienti né consulenti alla clientela. Il presupposto necessario per applicare le esclusioni dal campo d’applicazione della legge previste in questo capoverso è che i servizi finanziari siano forniti esclusivamente a terzi che rientrano nella cerchia delle persone menzionate (cfr. al riguardo anche il commento all’art. 2 cpv. 2 nel messaggio concernente la LIFin21).
Capoversi 3 e 4
L’articolo 3 lettere g e h LSerFi si basa su un invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario stesso sufficienti per prendere una decisione di investimento e che generalmente è finalizzato a segnalare e alienare un determinato strumento finanziario. Ciò corrisponde alla dottrina e alla giurisprudenza attualmente dominanti riguardo agli articoli 652a e 1156 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).
Per la qualifica di «offerta pubblica» ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi è inoltre necessario che l’informazione sia destinata in primo luogo a una cerchia illimitata di persone (ovvero al pubblico).
Le espressioni «pubblica» e «rivolta al pubblico» non sono subordinate a condizioni rigorose: anche il primo collocamento di un’emissione («primary offering») o le offerte rivolte unicamente a una determinata cerchia di persone, come i collaboratori o specifiche categorie professionali, sono fondamentalmente considerate offerte pubbliche. Per contro, la vendita da parte di un broker di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione su mandato dell’investitore o la successiva alienazione di un pacchetto di titoli più voluminoso sul mercato («dribbling in the market») non costituiscono una comunicazione rivolta a una cerchia illimitata di persone e quindi nemmeno un’offerta pubblica.
Affinché sia in grado di influenzare il comportamento di un destinatario in quanto «offerta» o «invito» ai sensi dell’articolo 3 lettera g, una comunicazione deve adempiere alcuni requisiti minimi che derivano anche dalle pertinenti disposizioni generali del CO (cfr. art. 3 CO). In particolare, tale comunicazione deve contenere le condizioni contrattuali principali e, pertanto, essere sufficientemente concreta per avere (1) in generale, in quanto offerta, il consenso dell’investitore all’acquisto dei valori mobiliari oppure (2) in quanto invito a presentare un’offerta, un’offerta dell’investitore che a sua volta deve essere approvata o respinta dai destinatari. Infine, soltanto la negoziazione fondata sulla decisione di investimento di un investitore è
21 FF 2015 7406