Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

considerata un’offerta. A tal proposito non è rilevante che un (eventuale) investitore abbia effettivamente intenzione di alienare uno strumento finanziario, ma piuttosto che le informazioni del fornitore di servizi finanziari destinate al pubblico possano essere intese, in virtù del principio della tutela dell’affidamento, come una dichiarazione vincolante di concludere un contratto per l’alienazione di un determinato strumento finanziario, una volta ottenuto il consenso dell’investitore.

Per stabilire se ai sensi della presente disposizione la messa a disposizione di informazioni e documenti relativi a strumenti finanziari su una piattaforma possa ad esempio essere considerata un’offerta occorre basarsi su determinate circostanze, in particolare sulla forma dell’informazione e sulla struttura della piattaforma. In particolare, sono fondamentali la modalità con cui il fornitore di servizi finanziari richiama l’attenzione sulla piattaforma e le possibilità concrete offerte al cliente in vista dell’acquisto di uno strumento finanziario. Per valutare questi elementi si deve tenere conto, in particolare, dell’elenco negativo contenuto nel capoverso 5. Ad esempio, una piattaforma che mette a disposizione soltanto i corsi attuali degli strumenti finanziari non costituisce un’offerta. Al contrario, si è in presenza di un’offerta se tali strumenti possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma.

Le regole che valgono per l’offerta sono le stesse che si applicano alle offerte di merci: un manifesto pubblicitario generico non costituisce un’offerta, contrariamente a un’esposizione in vetrina completa di prezzi. Di conseguenza, l’offerta deve essere distinta dalla pubblicità. Quest’ultima è infatti destinata unicamente ad attirare l’attenzione su uno strumento finanziario. Se, nel corso di una manifestazione pubblicitaria (ad es. dei «roadshow» menzionati in precedenza), a potenziali clienti sono presentati taluni strumenti finanziari che possono essere acquistati presso un qualsiasi fornitore di servizi finanziari durante la manifestazione stessa o in un momento successivo fornendo un consenso semplice o presentando un’offerta (che di norma è seguita dalla possibile accettazione del fornitore di servizi finanziari), si presuppone che ci sia stata in precedenza un’offerta a fornire servizi finanziari (in questo caso ai sensi dell’art. 3 lett. c n. 1 LSerFi: acquisto o alienazione di strumenti finanziari). Ad esempio, il fatto che le persone che svolgono un «roadshow» ricevano un compenso dopo la conclusione di un contratto tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari è un ulteriore indizio a favore di una collaborazione in questo senso tra fornitori di servizi finanziari e altre persone. Non è sempre facile distinguere una semplice pubblicità da un’offerta. In generale, tuttavia, tanto più la pubblicità si riferisce specificatamente a un determinato strumento finanziario, maggiori sono le probabilità che si tratti di un’offerta. È invece evidente che il «pre-sounding», il «testing the water», le comunicazioni destinate ad accertare l’interesse dell’investore o che precedono un’offerta oppure altre comunicazioni generali non costituiscono un’offerta.

Secondo quanto precede non si è in presenza di un’offerta quando vengono attribuite cartevalori senza che sia data la possibilità al beneficiario di prendere una decisione di investimento. In tal modo si adotta un approccio paragonabile a quello del considerando 22 del regolamento (UE) 2017/112922 (regolamento relativo al prospetto), ovvero di basarsi in ultima analisi sulla decisione di investimento dell’investitore. Se tale decisione non è disponibile o non viene concessa a causa delle circostanze, non si configura un’offerta. Occorre inoltre distinguere una (nuova) offerta dal caso in cui una banca o un sindacato bancario non può collocare immediatamente l’intero volume dell’emissione in occasione di un’assunzione a fermo o della creazione di valori mobiliari ed elimina in seguito regolarmente le posizioni residue, ad esempio vendendole sul mercato. Diverso è il caso quando una banca o una società di intermediazione mobiliare acquista valori mobiliari per proprio conto e successivamente propone al pubblico di acquistarli nella loro totalità.

22 Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, GU L 168 del 30.6.2017, pagg. 12–82.