Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Inoltre, per quanto concerne il campo d’applicazione territoriale, già dal tenore dell’articolo 35 LSerFi risulta che un’offerta al di fuori della Svizzera non fa sorgere l’obbligo di pubblicare un prospetto. In generale, quindi, l’invito ad acquistare strumenti finanziari o l’offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g deve rivolgersi a investitori in Svizzera.
Infine si può presuppore che alle offerte su Internet sia applicabile la prassi attuale della FINMA (cfr. Circolare FINMA 2013/9, n. marg. 66 segg.) sulla distribuzione via Internet. Si presume che un sito Internet sia destinato a investitori in Svizzera se vi sono indizi che permettono di stabilire, nel loro insieme, un collegamento con la Svizzera. Nella valutazione dell’insieme occorre in particolare considerare i seguenti indizi: (i) il sito Internet è destinato a clienti con domicilio in Svizzera; (ii) viene indicato un indirizzo di contatto in Svizzera; (iii) gli importi indicati sono espressi in franchi svizzeri; (iv) si rinvia ad altri siti Internet o ad altri media con attinenza alla Svizzera; (v) viene utilizzata una lingua nazionale svizzera (solo cumulativamente in aggiunta ad altri indizi).
Capoverso 5
Il capoverso 5 deve precisare, con un elenco negativo non esaustivo, la disposizione sulla definizione di offerta di cui all’articolo 3 lettera g LSerFi.
Di conseguenza, ai sensi della lettera a, non devono essere considerate offerte, ad esempio, la mera menzione e pubblicazione di prezzi (di acquisto e di vendita), i prezzi di emissione e di riscatto determinati su un mercato organizzato per le quote o le azioni di un investimento collettivo di capitale, i valori netti di inventario, i corsi e il loro andamento, nonché l’indicazione e pubblicazione di dati fiscali e codici identificativi come l’ISIN e il numero di valore di strumenti finanziari. Al riguardo è irrilevante il tipo di pubblicazione (trasmissione/caricamento in Internet/messa a disposizione) e di supporto (media) utilizzato a tal fine.
A seconda del contesto, la pubblicazione di prospetti e di altri documenti di vendita può invece andare oltre la mera informazione e quindi possedere già le caratteristiche proprie di un’offerta ai sensi della lettera g. Non si considera un’offerta, ad esempio, l’elenco dei prospetti approvati da parte dell’organo di verifica secondo l’articolo 64 capoverso 5 LSerFi o la pubblicazione di un prospetto secondo l’articolo 64 capoversi 1 e 3 LSerFi a titolo puramente informativo, che non vengono interpretati come un’offerta dal cliente.
Non è considerata un’offerta ai sensi della lettera b la diffusione di informazioni generali sugli strumenti finanziari, come annunci di accordi, «trade reporting» o altre comunicazioni relative a operazioni in valori mobiliari. Naturalmente questo principio si applica ai valori mobiliari in particolare quando la trasmissione di simili informazioni è prescritta da una legge, dal diritto in materia di vigilanza o dai regolamenti delle sedi di negoziazione (ad es. comunicazioni ad hoc relative a un’operazione). Anche la menzione di determinati valori mobiliari nella stampa specializzata, in riviste scientifiche o comunicazioni analoghe non costituiscono di per sé un’offerta ai sensi della LSerFi. Per analogia, non sono considerate offerte secondo la lettera b la diffusione e la pubblicazione di informazioni sugli investimenti collettivi di capitale in virtù di obblighi legali o contrattuali di informazione, di comunicazione e in materia di trasparenza conformi al diritto svizzero o estero, come pure la loro trasmissione e messa a disposizione (ad es. pubblicazione di cambiamenti nella politica d’investimento, del profilo di rischio e di rendimento, della struttura dei costi, di informazioni sull’emissione di quote o azioni supplementari, sul ricavato della liquidazione e sulle condizioni di scambio, sulla distribuzione di dividendi). Ciò riguarda anche la messa a disposizione e pubblicazione dei prospetti giuridicamente validi, dei rapporti semestrali e annuali riguardanti gli investimenti collettivi di capitale e di documenti di vendita e contrattuali aggiornati nonché la loro trasmissione a intermediari finanziari e investitori esistenti che hanno già acquistato questi strumenti finanziari. Fanno invece eccezione e sono quindi considerate offerte le pratiche di elusione, ovvero le pubblicazioni ecc. che mirano alla vendita di uno strumento finanziario o che vengono interpretate come offerte dal cliente.