Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Infine, secondo la lettera c, anche la trasmissione a clienti esistenti da parte di fornitori di servizi finanziari di comunicazioni di un emittente riguardanti valori mobiliari o investimenti collettivi di capitale già detenuti dal cliente (in particolare le informazioni su operazioni sul capitale, ad es. sulla distribuzione di dividendi, o gli inviti alle assemblee generali) e la richiesta di emanare istruzioni corrispondenti non costituiscono offerte del fornitore di servizi finanziari in questione.

Capoverso 6

La definizione di supporto durevole si basa sull’articolo 4 paragrafo 1 numero 62 MiFID II e comprende in particolare l’e-mail, il fax o le annotazioni sui mandati dei clienti effettuate durante una riunione.

Inoltre, non è necessario fornire una definizione più precisa degli strumenti finanziari menzionati all’articolo 3 lettera a della legge. In particolare, per quanto concerne i derivati, la LSerFi rimanda già alle disposizioni della legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) e implicitamente a quelle della relativa ordinanza. Benché la definizione di valori mobiliari sia poco dettagliata nella LSerFi, essa è analoga a quella fornita nella LInFi.

Art. 4 Classificazione dei clienti

Capoverso 1

La regolamentazione risulta dal messaggio concernente la LSF (art. 4). Per i clienti che sono già stati classificati in una categoria in virtù di un diritto estero equivalente (ad es. MiFID II) non sono necessarie disposizioni di esecuzione. In questo caso appare evidente che un fornitore di servizi finanziari può procedere a una classificazione analoga a quella prevista nella LSerFi senza che siano fornite ulteriori spiegazioni. Esso determina sotto la propria responsabilità se la classificazione estera è equivalente. A titolo integrativo è opportuno sottolineare che un cliente può avere più di una relazione d’affari con un fornitore di servizi finanziari (ciascuna delle quali può riguardare uno o più servizi finanziari) e che quindi può essere classificato in categorie diverse dallo stesso fornitore di servizi finanziari a seconda del servizio finanziario in questione.

Capoverso 2

La presente disposizione stabilisce come trattare i casi in cui un conto o un valore patrimoniale è suddiviso fra più persone. Per principio, è sempre determinante l’«anello più debole» di una catena.

Capoverso 3

Nel presente capoverso viene ripresa la definizione, consolidata nella prassi, della Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari».

Capoverso 4

La regolamentazione, indipendente da quella dell’opting-in e dell’opting-out, comprende in particolare il caso in cui un cliente designa un gestore patrimoniale indipendente in qualità di rappresentante autorizzato. A fini probatori, per questo aspetto importante della relazione tra le parti è richiesta almeno la forma scritta.