Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 5 Patrimonio computabile in caso di opting-out

Capoversi 1 e 2

La descrizione dei valori patrimoniali determinanti secondo la legge è ripresa dall’OICol, che già oggi prevede una classificazione dei clienti paragonabile. Conformemente alla regolamentazione in vigore, gli immobili sono computati come patrimonio soltanto per le categorie di clienti che possono essere classificate come clienti qualificati sulla sola base del loro patrimonio. Al momento tale patrimonio deve ammontare almeno a 5 milioni di franchi, mentre d’ora in avanti questo limite sarà fissato a 2 milioni di franchi nell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi. Poiché l’importo è stato sensibilmente abbassato, il numero di clienti che potrà usufruire dell’opting-out sarà molto più elevato. Se da questo importo ridotto si potesse ancora dedurre il valore degli immobili, la cerchia dei potenziali clienti professionali si estenderebbe ancora una volta notevolmente, al contrario di quanto auspicato dal legislatore.

Capoversi 3 e 4

I capoversi precisano la situazione giuridica in caso di partecipazione congiunta a un patrimonio.

4.1.1 Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

4.1.1.1 Norme di comportamento

Sezione 1: Obbligo di informazione

Conformemente all’articolo 20 LSerFi, le disposizioni del capitolo 2 non si applicano alle operazioni con clienti istituzionali.

Art. 6 Informazione sul fornitore di servizi finanziari

L’informazione richiesta all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LSerFi sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione non deve essere precisata nell’ordinanza poiché le indicazioni che il fornitore di servizi finanziari deve fornire sono già definite all’articolo 79 capoverso 2 LSerFi.

Se un cliente acquista servizi finanziari da diversi fornitori, le norme di comportamento, e in particolare gli obblighi di informazione, si applicano a ciascuno di essi.

Le altre disposizioni del presente articolo sono facilmente comprensibili e non richiedono pertanto spiegazioni supplementari.

Le indicazioni di cui al capoverso 4 possono figurare anche in un opuscolo sui rischi.

Art. 7 Informazione sul servizio finanziario e sugli strumenti finanziari

Capoversi 1–3

In questo caso il fornitore di servizi finanziari deve chiarire segnatamente se il suo servizio costituisce una mera consulenza in investimenti per operazioni specifiche, una consulenza in investimenti relativa a un portafoglio o una gestione patrimoniale.

Per le operazioni che consistono esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente («execution only»; cfr. art. 11) il fornitore di servizi finanziari deve mettere a disposizione un foglio informativo di base soltanto se questo è già disponibile (art. 8 cpv. 4