Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
LSerFi). Il cliente deve però essere informato in ogni caso sui rischi generali connessi con gli strumenti finanziari (art. 8 cpv. 1 lett. d LSerFi), ad esempio se acquista derivati OTC (per i quali non deve essere redatto alcun foglio informativo di base). Tanto più l’intensità dei servizi finanziari e il relativo rapporto di fiducia tra cliente e fornitore di servizi finanziari si rafforza, quanto più aumentano gli obblighi legali per il fornitore di servizi finanziari. Di conseguenza, gli obblighi di informazione relativi alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale sono più estesi di quelli previsti per le operazioni «execution only» e sono completati da obblighi di consulenza supplementari.
Capoverso 4
In generale, le informazioni contenute nel foglio informativo di base soddisfano l’obbligo di informazione secondo il capoverso 3. Per quanto concerne il prospetto, il fornitore di servizi finanziari dovrà accertarsi nel singolo caso che il cliente lo possa comprendere, perché a seconda della sua impostazione tale documento potrebbe rivolgersi all’investitore piuttosto che al cliente.
Per maggiore chiarezza si precisa infine che l’obbligo legale di consegnare un prospetto (art. 8 cpv. 3 LSerFi) vige anche per la raccomandazione personalizzata di investimenti collettivi di capitale; il rimando tra parentesi nella legge si riferisce alle disposizioni legali generali in materia di prospetti, che si applicano anche agli investimenti collettivi di capitale.
Art. 8 Informazione sui costi
Le informazioni devono essere il più possibile precise e naturalmente variano in base al servizio finanziario cui si riferiscono. A seconda dei casi, possono essere fornite anche sotto forma di elenchi delle tariffe degli emolumenti, tabelle degli onorari o di accordi sugli emolumenti e sugli onorari. Le indicazioni sui costi attesi si baseranno sui costi effettivi (utilizzati come valori approssimativi) e, in assenza di questi, su stime verificabili di tali costi.
Tra i costi unici possono rientrare ad esempio i diritti di deposito, le spese di disdetta o quelle per i cambiamenti all’inizio o alla fine della fornitura di un servizio finanziario.
I costi ricorrenti sono ad esempio le spese di gestione, gli onorari di consulenza o i diritti di deposito ricorrenti.
I costi unici comprendono in particolare i costi dei prodotti che sorgono in occasione dell’acquisto di uno strumento finanziario nonché i costi delle operazioni che ne conseguono, come le commissioni di intermediazione, i diritti di mediazione, le commissioni, i tributi, le tasse di bollo, gli interessi di un eventuale credito lombard ecc.
Art. 9 Informazione sui vincoli economici
In questo caso il cliente deve essere informato soltanto se il fornitore di servizi finanziari non può escludere un conflitto di interessi nonostante l’adozione di provvedimenti organizzativi (cfr. art. 25 LSerFi).
Il fornitore di servizi finanziari non deve menzionare il nome delle imprese coinvolte nel conflitto di interessi poiché ciò non contribuisce a migliorare la comprensione del conflitto da parte del cliente. Deve però fornire indicazioni sulle imprese interessate se ciò è necessario per comprendere il conflitto.
Analogamente alla regolamentazione sulle retrocessioni (cfr. art. 26 LSerFi), le società di un gruppo sono considerate terzi (cfr. al riguardo DTF 138 III 755, pag. 773 segg. n. 8), tanto più che all’interno del gruppo il fornitore di servizi finanziari può evitare più facilmente i conflitti di