Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

interesse sul piano organizzativo (ad es. adeguando il sistema degli incentivi) e che solo raramente questi dovrebbero essere divulgati.

Art. 10 Informazione sull’offerta di mercato considerata

Capoverso 3

Uno stretto legame ai sensi della presente disposizione esiste non soltanto con le società del gruppo, ma in particolare anche nel caso dei prodotti a marca del distributore («private label»), se il gestore patrimoniale fornisce consulenza sui valori patrimoniali di un investimento collettivo di capitale o li gestisce.

Art. 11 Esecuzione e trasmissione di mandati del cliente

In questo articolo si precisa che in caso di operazioni di mera esecuzione il mandato del cliente viene trasmesso senza che sia fornita precedentemente una consulenza. Il cliente agisce da solo e di propria iniziativa. Al riguardo non sono rilevanti l’esistenza di una relazione contrattuale tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari e la natura di un’eventuale relazione (ad es. contratto di consulenza in investimenti).

Art. 12 Forma della messa a disposizione del foglio informativo di base

L’obbligo del fornitore di servizi finanziari di «mettere a disposizione» del cliente privato un foglio informativo di base può essere adempiuto in modi diversi. L’importante è che il cliente privato possa disporre di tale documento in una forma che ne consenta la prova. Di norma il foglio informativo di base viene messo a disposizione sul sito Internet del fornitore di servizi finanziari. Secondo l’articolo 58 capoverso 1 LSerFi, esso deve essere disponibile (e, ad es., essere consultabile su un sito Internet) fintanto che il relativo strumento finanziario è offerto. Riguardo alla definizione di supporto durevole si veda il commento all’articolo 3 capoverso 6. Per il resto occorre osservare l’articolo 13.

Art. 13 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

Per adempiere i requisiti previsti nella presente disposizione, le informazioni devono essere formulate in modo da poter essere comprese facilmente e in tempo utile da un cliente medio della pertinente categoria.

Art. 14 Momento della comunicazione delle informazioni sui rischi e sui costi

Se i costi possono essere indicati in anticipo solo approssimativamente, il loro importo effettivo viene comunicato in un momento successivo conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 LSerFi (rendiconto).

La lettera a si applicherà in particolare ai contratti di gestione patrimoniale, mentre la lettera b alle operazioni.

Art. 15 Consulenza fra assenti

Capoverso 1

Si presuppone una «consulenza fra assenti» ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LSerFi ogniqualvolta le parti non si trovano nello stesso luogo e non è tecnicamente possibile mettere a disposizione del cliente privato il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto. Se quest’ultima condizione non fosse soddisfatta, l’obbligo di redigere un foglio informativo di base potrebbe essere eluso facilmente nell’attuale era della digitalizzazione. A tal fine non è rilevante il modo in cui la raccomandazione è comunicata al cliente