Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 48 Sede di negoziazione estera riconosciuta
Capoverso 1
Il concetto di sede di negoziazione estera riconosciuta è menzionato agli articoli 38 capoverso 1 lettera c e 47 capoverso 2 lettera c LSerFi e ripreso in diverse disposizioni dell’ordinanza. La legge fa esplicito riferimento soltanto al riconoscimento da parte di una sede di negoziazione svizzera ma non disciplina il caso in cui un emittente di valori mobiliari ammessi al commercio all’estero si limita a un’offerta pubblica in Svizzera senza che sia richiesta un’ammissione al commercio in Svizzera. In questo caso potrebbe non essere coinvolta alcuna sede di negoziazione svizzera e non esserci alcun riconoscimento della sede di negoziazione estera in questione da parte di una sede di negoziazione svizzera. Al riguardo l’ordinanza stabilisce soltanto, in via sussidiaria, che la sede di negoziazione estera può essere riconosciuta da un organo di verifica.
Capoverso 2
A seconda delle circostanze, le sedi di negoziazione estere prevedono requisiti in materia di trasparenza diversi per i vari segmenti di mercato o sottopongono taluni segmenti a un’altra regolamentazione. Il riconoscimento di una sede di negoziazione estera può pertanto limitarsi anche a un unico specifico segmento di negoziazione.
Art. 49 Applicazione per analogia delle eccezioni per l’ammissione al commercio
Poiché l’articolo 35 capoverso 1 LSerFi fa riferimento all’ammissione al commercio, l’obbligo di pubblicare un prospetto – che attualmente si applica soltanto alla quotazione (regolamento di quotazione) e nel caso delle obbligazioni di prestito all’«introduzione a una borsa» (art. 1156 CO) – viene esteso dal punto di vista materiale. Qualsiasi richiesta di ammissione al commercio (non solo di quotazione) presso una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione (non solo presso una borsa) fa sorgere in linea di massima l’obbligo di pubblicare un prospetto se nessuna eccezione è applicabile. Già oggi non è disponibile né necessario un prospetto di quotazione al momento dell’«ammissione al commercio provvisoria» di prestiti. Nei casi in cui si applica l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi è ancora possibile un’ammissione al commercio provvisoria anche se il prospetto non è ancora stato approvato.
Le sedi di negoziazione continuano a essere libere di scegliere quali emittenti ammettere, quali requisiti prevedere per i valori mobiliari e come organizzare il proprio commercio (cfr. art. 27, 28, 34, 35 e 36 LInFi). L’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di ammissione al commercio e le relative eccezioni (art. 38 LSerFi) sono tuttavia disciplinate esclusivamente nella LSerFi.
L’articolo 38 LSerFi disciplina le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto in relazione all’ammissione al commercio. Mentre l’articolo 38 capoverso 1 LSerFi contiene le eccezioni principali, agli articoli 36 e 37 LSerFi figurano eccezioni che potrebbero essere altrettanto rilevanti per l’ammissione al commercio. Tali eccezioni sono prese in considerazione nel capoverso 2, che menziona l’applicazione «per analogia» degli articoli 36 e 37 all’ammissione al commercio.
Questa disposizione dell’ordinanza chiarisce quali eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto, in base al tipo di offerta o secondo il genere di valori mobiliari, sono opportune anche per l’ammissione al commercio.
Alcune eccezioni, tuttavia, non sono pertinenti od opportune per l’ammissione al commercio (e non devono quindi essere applicate per analogia).
– L’eccezione di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera a LSerFi figura già per analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera d LSerFi. La regola de minimis dell’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi è invece ripresa per analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera a