Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

LSerFi. Le altre eccezioni previste all’articolo 36 LSerFi non si possono estendere all’ammissione al commercio. In caso contrario sarebbe possibile collocare un valore mobiliare tra meno di 500 investitori e ammetterlo successivamente al commercio affinché possa essere acquistato da chiunque presso una sede di negoziazione. Lo stesso vale, ad esempio, per l’eccezione di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi.

– L’applicazione generalizzata dell’articolo 37 lettere b e c LSerFi comporterebbe, ad esempio, la possibilità di non dover redigere alcun prospetto per l’ammissione al commercio di nuove azioni provenienti da prestiti convertibili oggetto di un collocamento privato anche se questa categoria di valori mobiliari non sia ancora stata ammessa al commercio. L’applicazione per analogia della lettera k (eccezioni per le carte commerciali) sarebbe contraria alla prassi vigente in materia di quotazione e non è dunque auspicabile.

Sezione 2: Requisiti

Art. 50 Contenuto del prospetto

L’articolo 40 LSerFi definisce il contenuto minimo del prospetto. Il prospetto deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell’investitore. Per quanto concerne il formato concreto e il contenuto del prospetto, l’articolo 46 LSerFi rinvia all’ordinanza.

Per il contenuto del prospetto ci si basa essenzialmente sulla regolamentazione in vigore della SIX Swiss Exchange (SIX; regolamento di quotazione, regolamenti supplementari, schemi, direttive, prassi in materia di approvazione), che a sua volta corrisponde materialmente alle direttive dell’«International Organization of Securities Commissions» (IOSCO) e alla maggior parte dei requisiti previsti nell’UE (regolamento relativo al prospetto). Il contenuto degli schemi si basa sulla cerchia media dei possibili emittenti ed è disciplinato in documenti separati per i titoli di partecipazione, i titoli di credito e i derivati. Conformemente alla regolamentazione in vigore della SIX, vengono inoltre introdotti schemi separati per le società immobiliari e le società di investimento.

Gli schemi dei prospetti contengono indicazioni sulle possibilità di riduzione del contenuto in determinate situazioni (ad es. in caso di assunzione) per taluni emittenti che svolgono un’attività di emissione regolare (negli USA denominati anche «well-known seasoned issuers [WKSI]), per le operazioni del mercato secondario, le società quotate in borsa con una ridotta capitalizzazione («small caps») ecc. Inoltre, per garantire una maggiore chiarezza dei requisiti relativi al prospetto, si è rinunciato a elaborare schemi separati, ad esempio per i «prospetti della crescita», come nell’UE.

Art. 51 Requisiti relativi alla presentazione dei conti

Capoverso 1

L’articolo 40 LSerFi definisce soltanto le indicazioni minime che deve contenere il prospetto. Per i dettagli si rinvia all’ordinanza (art. 46 lett. c LSerFi). La legge non indica neppure i principi per la presentazione dei conti semestrali e annuali.

Nell’ambito dell’autodisciplina, le sedi di negoziazione continueranno o potranno continuare a stabilire requisiti relativi alla presentazione dei conti per quanto concerne l’ammissione al commercio di taluni valori mobiliari nonché gli obblighi da adempiere per conservare tale ammissione. Nel caso di un’ammissione al commercio in Svizzera o di un’offerta pubblica seguita da un’ammissione al commercio in Svizzera si applicano in primo luogo le regole della sede di