Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 54 Nota di sintesi

Capoverso 1

La maggior parte dei requisiti relativi alla nota di sintesi è definita nella legge (art. 40, 43 e 46 LSerFi). Secondo l’articolo 43 capoverso 1 LSerFi la nota di sintesi ha lo scopo di facilitare il raffronto tra valori mobiliari analoghi. Per raggiungere questo scopo sono necessarie indicazioni generali sulla forma e sul contenuto (cpv. 1).

Conformemente all’articolo 46 lettere a e b LSerFi il formato e il contenuto della nota di sintesi devono essere disciplinati. La nota di sintesi secondo la LSerFi è però impostata piuttosto come una sintesi dell’offerta, già diffusa prima della LSerFi, o una normale sintesi. La scelta della configurazione concreta è lasciata in gran parte agli offerenti o alle persone che fanno richiesta di ammissione al commercio. L’articolo 43 capoverso 2 LSerFi stabilisce tuttavia un certo contenuto obbligatorio per la nota di sintesi sotto forma di avvertenza.

Capoverso 2

In alcuni mercati è ormai abitudine collocare la nota di sintesi in un riquadro («box») per distinguerla chiaramente dal resto del prospetto. Ciò permette anche di individuare nitidamente le parti del prospetto che beneficiano del regime agevolato in materia di responsabilità dell’articolo 69 capoverso 2 LSerFi. Questa delimitazione è utile e deve essere introdotta nella presente legislazione, ma i produttori che redigono i prospetti devono poter scegliere in linea di massima come attuarla concretamente tramite il formato.

Capoverso 3

Per evitare di stabilire una regolamentazione troppo rigida e consentire deroghe nel caso concreto, l’ordinanza precisa però che in casi motivati è possibile derogare all’ordine di successione delle indicazioni di cui al capoverso 1 e al formato richiesto nel capoverso 2.

Art. 55 Contenuto del prospetto di base

Capoverso 1

L’articolo 45 LSerFi prevede la possibilità di redigere un prospetto di base e ne delinea il contenuto. Tale possibilità non è limitata soltanto alle banche; l’avverbio «segnatamente» all’articolo 45 capoverso 1 LSerFi indica che l’elencazione è fornita a titolo di esempio.

Capoversi 2–4

Il capoverso 2 precisa il contenuto del prospetto di base e rinvia alle indicazioni minime degli schemi negli allegati 1–5.

La nota di sintesi del prospetto di base può non contenere ancora informazioni relative a una determinata emissione. Queste informazioni concrete devono essere fornite in un secondo momento per ogni emissione. Nel regolamento UE relativo al prospetto (art. 7 e 8 par. 8 e 9) si segue l’approccio secondo cui, in caso di utilizzo del prospetto di base, deve essere redatta una nota di sintesi specifica per la singola emissione da allegare alle condizioni definitive. Un simile approccio deve essere adottato anche in Svizzera. Pertanto, la nota di sintesi di un prospetto di base contiene unicamente le indicazioni di cui all’articolo 43 capoverso 2 LSerFi e le informazioni più importanti sull’emittente. Si richiede inoltre una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari o di prodotti indicati nel prospetto di base (cfr. i commenti agli articoli che precedono). Le indicazioni contenute nella nota di sintesi relative ai valori mobiliari, all’offerta (in caso di offerta pubblica) o all’ammissione al commercio (in un simile caso) devono essere completate nelle rispettive condizioni definitive o aggiunte alle stesse per una determinata offerta pubblica o ammissione al commercio.