Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Nelle condizioni definitive possono figurare anche i rischi specifici ai prodotti per un’emissione concreta.
L’ordinanza esige che il prospetto di base comprenda almeno una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari o di prodotti indicati nel prospetto di base. Tale descrizione può consistere, ad esempio, nella menzione delle categorie contenute nella «Swiss Derivative Map» dell’Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS). Se al momento dell’emissione concreta deve essere offerta o ammessa al commercio una categoria di prodotti diversa da quelle indicate nel prospetto di base, tale prospetto deve essere completato con un supplemento.
Capoverso 5
La legge non stabilisce il termine entro il quale devono essere pubblicate e depositate le condizioni definitive (e la nota di sintesi completata). In considerazione di eventuali emissioni internazionali in altri mercati e in Paesi con altri fusi orari, dove vigono termini diversi per l’esecuzione e il regolamento delle operazioni, si è rinunciato volutamente a indicare un termine in giorni. L’ordinanza precisa dunque soltanto che le condizioni definitive devono essere pubblicate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile, una volta disponibili le indicazioni definitive, mentre nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione conformemente all’articolo 64 LSerFi.
Art. 56 Condizioni definitive a complemento del prospetto di base
Capoversi 1 e 2
Le aggiunte relative all’emittente non dovrebbero figurare nelle condizioni definitive, bensì in supplementi formali. Questa eccezione (volta a garantire un rapido «time to market») si applica anche al relativo supplemento al prospetto di base per i valori mobiliari che beneficiano di un’eccezione all’obbligo di verifica ex ante secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi. All’origine di questo disciplinamento vi è la volontà di non discriminare gli emittenti che utilizzano un prospetto di base le cui informazioni disponibili pubblicamente devono essere soltanto completate o aggiornate rispetto agli emittenti che documentano in un unico prospetto un’emissione per la quale possono far valere un’eccezione all’obbligo di verifica ex ante.
Sezione 3: Agevolazioni
Art. 57
Capoverso 1
Secondo l’articolo 47 LSerFi il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’uso del termine «agevolazioni» al posto di «eccezioni» indica che esse non possono essere tali da ammettere, in definitiva, un’eccezione all’obbligo di pubblicare un prospetto. Inoltre, le agevolazioni devono piuttosto riferirsi esattamente al contenuto minimo definito negli schemi di cui agli allegati 1–5. Per ulteriori informazioni si rimanda al commento all’allegato 1.
Le agevolazioni costituiscono soprattutto delle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto per le piccole e medie imprese (PMI; art. 47 cpv. 1 LSerFi) nonché per gli emittenti che sono regolarmente presenti sul mercato dei capitali e per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconsciuta e che sono generalmente conosciuti per la loro capitalizzazione di mercato