Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Capoverso 2

Sui documenti approvati occorre apporre in un punto ben visibile il nome dell’organo di verifica e la data dell’approvazione affinché il cliente possa sapere rapidamente se un prospetto corrisponde all’ultima versione approvata e se può confrontarlo con quello depositato presso l’organo di verifica. Tra i documenti approvati rientrano i prospetti e i supplementi soggetti all’obbligo di approvazione.

Ciascun organo di verifica sviluppa una propria prassi in relazione alla verifica dei prospetti, in particolare per quanto concerne i requisiti, le agevolazioni e le possibilità di riduzione del contenuto previsti nella legge e nella presente ordinanza, compresi i relativi schemi. Gli organi di verifica devono pubblicare e aggiornare regolarmente questa prassi.

Art. 60 Prospetti da sottoporre a verifica dopo la pubblicazione

Capoversi 1 e 2

L’elenco dei valori mobiliari dell’allegato 7 il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi si basa sulla necessità di garantire, per tali valori mobiliari, un rapido accesso al mercato («time to market») salvaguardando la protezione degli investitori. Una domanda fluttuante, le oscillazioni dei tassi d’interessi o altre condizioni quadro fanno emergere tale necessità, in particolare per le obbligazioni di prestito e altri prodotti strutturati nonché per i prodotti che vengono collocati, come i prestiti.

Per garantire che mediante le obbligazioni a opzione, le obbligazioni convertibili, le «mandatory convertible notes», i «contingent convertible bond» e altri strumenti legati ai fondi propri non possano essere collocati indirettamente o ammessi al commercio le azioni o altri valori mobiliari esenti dall’obbligo di pubblicare un prospetto, l’ordinanza richiede inoltre che questi strumenti si riferiscano a valori mobiliari già ammessi al commercio al momento dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione al commercio. In questo modo si assicura la coerenza di questa disposizione con l’eccezione all’obbligo di pubblicare un prospetto secondo l’articolo 38 LSerFi.

Anche per i prodotti strutturati è altrettanto fondamentale un accesso rapido al mercato. Inoltre, in caso di offerta pubblica, la protezione degli investitori è garantita dalla pubblicazione di un foglio informativo di base (art. 66 in combinato disposto con l’art. 58 LSerFi). Nella prassi la maggior parte dei prodotti strutturati è emessa nell’ambito di un programma di emissione, ovvero redigendo un prospetto di base le cui condizioni definitive non devono essere sottoposte a verifica (cfr. art. 45 cpv. 4 LSerFi).

Capoverso 3

Il termine per l’inoltro del prospetto da sottoporre a verifica è fissato a due mesi e si basa sulla prassi consolidata della SIX relativa all’inoltro del prospetto di quotazione dopo l’ammissione al commercio.

Art. 61 Organo di verifica competente per il deposito

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 64 capoverso 1 lettera a LSerFi il prospetto deve essere depositato presso l’organo di verifica dopo la sua approvazione o il suo riconoscimento. L’ordinanza stabilisce che il prospetto deve essere depositato presso l’organo di verifica che lo ha approvato e che è competente per l’approvazione di eventuali supplementi. In tal modo gli investitori sanno dove è depositato il prospetto nel suo insieme.