Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
(WKSI, cfr. art. 47 cpv. 2 lett. c LSerFi). Per quanto concerne i WKSI, la legge menziona esplicitamente soltanto le sedi di negoziazione estere. L’utilizzo della locuzione «in particolare» all’articolo 47 capoverso 2 LSerFi chiarisce tuttavia che l’elenco non è esaustivo. L’estensione del campo d’applicazione della disposizione alle sedi di negoziazione svizzere è opportuna, non da ultimo in considerazione dell’importanza centrale della SIX Swiss Exchange.
Capoverso 2
I criteri per le PMI sono già stabiliti nella legge. L’ordinanza si limita pertanto a definire i WKSI. Si considerano emittenti che offrono regolarmente al pubblico valori mobiliari gli emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione soddisfano cumulativamente le condizioni del presente capoverso, ovvero figurano, con i loro titoli di partecipazione, da almeno due anni nell’indice di riferimento svizzero e hanno in essere titoli di credito per un valore nominale complessivo corrispondente ad almeno un miliardo di franchi. L’indice di riferimento svizzero, ovvero attualmente il Swiss Market Index (SMI), il principale indice azionario («blue-chip») della Svizzera, garantisce un certo volume e una certa liquidità. L’integrazione in tale indice fa presuppore che l’emittente in questione è prevalentemente caratterizzato da un azionariato diffuso e quindi ampiamente conosciuto. La limitazione a un indice di riferimento svizzero è giustificata soprattutto dal fatto che la LSerFi mira a proteggere il mercato dei capitali svizzero e gli investitori in Svizzera. Tuttavia, il riconoscimento liberale dei prospetti esteri e la possibilità di includere le informazioni mediante rimando dovrebbe consentire agli emittenti esteri o ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera di emettere pubblicamente valori mobiliari in Svizzera o di ammetterli al commercio. La definizione di WKSI è ulteriormente limitata dal fatto che anche per i titoli di credito in essere è previsto un determinato importo. Questo criterio deve agire da elemento correttivo del semplice parametro della capitalizzazione azionaria, che può essere sottoposto a oscillazioni anche a causa di circostanze esterne (ad es. bolle speculative). Il termine «corrispondente» chiarisce che anche i titoli di credito in altre valute sono rilevanti e devono essere considerati nel calcolo del suddetto criterio. Conformemente all’articolo 44 capoverso 4 OSerFi per i valori non espressi in franchi è determinante il tasso di cambio comunicato dalla BNS. Se questo tasso di cambio non è disponibile, è possibile basarsi sul tasso di cambio di una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi.
Nel caso dei WKSI le informazioni che potrebbero influenzare i corsi si diffondono in maniera relativamente rapida sul mercato grazie ai media. Per tenere conto dell’effetto in termini di trasparenza di queste comunicazioni, le pubblicazioni relative a fatti che potrebbero influenzare i corsi secondo le regole della sede di negoziazione presso la quale sono ammessi al commercio i titoli di partecipazione o di credito che fungono da base per il calcolo della capitalizzazione di mercato sono considerate supplementi ai sensi dell’articolo 56 LSerFi e automaticamente approvate (cfr. art. 70 cpv. 3). Tuttavia, queste pubblicazioni relative a fatti che potrebbero influenzare i corsi devono essere depositate e pubblicate contestualmente alla notificazione all’organo di verifica competente esattamente come i supplementi.
Una disposizione specifica a livello di ordinanza sulle agevolazioni per le cosiddette «small caps» (art. 47 cpv. 2 lett. a LSerFi) non è necessaria. Da un lato, le PMI sono già definite nella legge, dall’altro, non esistono indicatori consolidati sul piano internazionale o in Svizzera per una definizione pertinente delle «small caps». Dal momento che si basano fondamentalmente sugli emittenti medi, i requisiti relativi al prospetto previsti negli schemi non dovrebbero ostacolare eccessivamente le imprese più piccole (ad es. anche per quanto concerne la presentazione del governo d’impresa).
Capoverso 3
Per contro, le agevolazioni menzionate nel presente articolo possono essere richieste anche dai garanti o dai prestatori di cauzioni che adempiono le condizioni vigenti per gli emittenti.