Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

L’eccezione generale all’obbligo di pubblicare un prospetto prevista per i valori mobiliari offerti soltanto a clienti professionali (art. 36 cpv. 1 lett. a LSerFi) dovrebbe applicarsi per analogia anche agli investimenti collettivi di capitale. Questo principio è formulato anche nel commento all’articolo 52 e seguente LSF del messaggio (dove si presuppone che le eccezioni di cui all’articolo 36 LSerFi valgano anche per gli investimenti collettivi di capitale). Si può pertanto presumere che la FINMA si avvalga della sua competenza secondo l’articolo 50 LSerFi e che esenti gli investimenti collettivi di capitale dall’obbligo di pubblicazione del prospetto nel caso in cui siano offerti soltanto a investitori professionali (ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 e 3terLICol). Contrariamente alla situazione attuale, in virtù della legge la FINMA accorderà deroghe nell’ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA; RS 951.312) anziché mediante decisioni individuali.

Art. 58

Capoversi 1, 3 e 4

I capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 58 proposto nell’ordinanza corrispondono essenzialmente alla formulazione dell’articolo 106 OICol. L’articolo 106 capoverso 1 secondo periodo OICol non viene ripreso nell’OSerFi poiché tale disposizione figura già all’articolo 48 capoverso 2 della legge.

Capoverso 2

Gli articoli 48–50 LSerFi non comprendono i requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali, come quelle della LICol, dell’OICol o dell’OICol-FINMA. Se del caso, queste ulteriori indicazioni devono essere completate dai partecipanti al mercato nei prospetti redatti secondo la LSerFi per gli investimenti collettivi di capitale.

Capoverso 5

Il capoverso corrisponde essenzialmente alla regolamentazione dell’articolo 102 OICol.

L’obbligo di approvazione in quanto tale rimane disciplinato all’articolo 71 LICol e nell’OICol.

Sezione 5: Verifica del prospetto

Art. 59 Verifica della completezza

Capoverso 1

Dagli obblighi legali dell’organo di verifica risulta che tale organo non deve decidere se sussiste o meno un obbligo di verifica. Di conseguenza, anche i prospetti relativi a offerte pubbliche che non sono soggetti ad alcun obbligo di verifica potrebbero essere sottoposti (facoltativamente) a tale organo per verifica (ad es. perché rientrano in una delle eccezioni di cui all’art. 36 o 37 LSerFi).

Questa disposizione dell’ordinanza precisa che la verifica della completezza del prospetto da parte dell’organo di verifica si limita alla verifica dell’«osservanza formale» delle prescrizioni («rule check»). Gli organi di verifica non sono tenuti a verificare se sono disponibili altre informazioni sull’emittente e se queste devono essere fornite per evitare che il prospetto risulti fuorviante. L’ordinanza lo sottolinea chiaramente. Non è inoltre necessario precisare i concetti di coerenza e comprensibilità a livello di ordinanza, dal momento che sono già perlopiù comunemente comprensibili.