Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoversi 2 e 3
Per il deposito non sono previsti requisiti severi. Può avvenire in forma elettronica. Spetta all’organo di verifica competente decidere se il deposito può avvenire via e-mail o tramite caricamento (upload), fermo restando che devono essere proposte soluzioni pratiche anche agli offerenti esteri il cui prospetto è considerato automaticamente riconosciuto.
Capoverso 4
Occorre assicurarsi che gli investitori e gli offerenti sappiano dove sono depositati o dove devono essere depositati le condizioni definitive o i supplementi ai prospetti e che la verifica dei supplementi può essere effettuata in modo efficace.
L’ordinanza stabilisce pertanto che le condizioni definitive devono essere depositate presso l’organo di verifica dove è depositato il prospetto (di base). Nel caso dei prospetti di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e b tale organo corrisponde a quello che ha anche approvato il prospetto (di base).
Art. 62 Conferma della disponibilità delle informazioni più importanti
Capoverso 1
La legge non precisa come e a chi deve essere confermata la disponibilità delle informazioni più importanti. Poiché in linea di principio l’obbligo di pubblicare un prospetto deve essere adempiuto dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione al commercio, la conferma deve essere trasmessa a questi soggetti. Affinché la prova dell’avvenuta conferma possa essere fornita successivamente anche all’organo di verifica, la conferma deve essere trasmessa in una forma che ne consenta la prova per testo (e-mail, lettera ecc.). Essa costituisce soltanto una conferma «formale», che di norma può essere trasmessa direttamente dopo una verifica dell’osservanza delle prescrizioni (almeno riguardo alle informazioni che sono essenziali per l’investitore nel caso concreto), e non una conferma materiale del fatto che non manca alcuna informazione essenziale (la banca non può rilasciare una simile dichiarazione).
Capoverso 2
Le banche o le società di intermediazione mobiliare devono confermare la disponibilità delle informazioni più importanti. La conferma riguarda unicamente le informazioni più importanti sull’emittente, sul garante o sul prestatore di cauzioni e sui valori mobiliari.
Per informazioni più importanti s’intendono le informazioni definite nei pertinenti schemi e importanti per la decisione di investimento degli investitori. Lo schema corrispondente funge quindi da base per la valutazione. È possibile derogare ai requisiti minimi previsti nello schema se le informazioni non sono rilevanti per la decisione di investimento (ad es. approvazioni in virtù delle quali sono emessi i valori mobiliari, ISIN ecc.) o se per loro natura non possono ancora essere disponibili (ad es. informazioni sui prezzi, ricavo netto ecc.). Questo deve dipendere dalla possibilità, da un lato, di finalizzare il prospetto e di inoltrarlo per verifica all’organo di verifica e, dall’altro, di rendere accessibili queste informazioni su richiesta degli investitori. L’ordinanza stabilisce pertanto che è possibile appellarsi alla presente disposizione soltanto se queste informazioni sono accessibili al pubblico o se possono essere rese accessibili.
Capoverso 3
Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione o titoli di credito sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c LSerFi (soltanto mercati regolamentati), si presume che le