Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

informazioni più importanti relative all’emittente siano disponibili. Dal momento che le sedi di negoziazione svizzere possono definire requisiti differenti in materia di trasparenza (successiva) per i diversi segmenti di negoziazione, vi è la possibilità che tali sedi stabiliscano la non applicabilità della presunzione per singoli segmenti. Questa disposizione è conforme all’articolo 48, che consente una differenziazione dei segmenti di negoziazione in base alla trasparenza per il riconoscimento delle sedi di negoziazione estere da parte di una sede di negoziazione svizzera o di un organo di verifica.

Di conseguenza, se le condizioni di emissione sono disponibili ma non contengono le informazioni sui prezzi, le banche o le società di intermediazione mobiliare possono generalmente fornire una conferma per questi emittenti affinché possa essere avviata l’offerta pubblica dei prestiti. Al riguardo sono fatte salve circostanze o requisiti particolari della banca o della società di intermediazione mobiliare. Gli altri emittenti devono di norma mettere a disposizione tutti i documenti contenenti le informazioni richieste per il prospetto. È quindi possibile derogare formalmente, in maniera consapevole, al «prospetto» che deve essere verificato ex post dall’organo di verifica.

In ogni caso devono essere osservate le norme sulla pubblicità ad hoc. Se, conformemente a queste regole, ottiene una proroga per la comunicazione delle informazioni, l’emittente non può beneficiare di questa regolamentazione.

Capoverso 4

La conferma di cui al presente articolo deve essere inoltrata all’organo di verifica unitamente al prospetto da sottoporre a verifica.

Occorre inoltre precisare che il rimando all’articolo 120 LICol contenuto nell’articolo 51 capoverso 3 LSerFi comprende naturalmente anche l’eccezione relativa ai trattati internazionali di cui all’articolo 122 LICol.

Sezione 6: Supplementi al prospetto

Art. 63 Obbligo

I supplementi al prospetto approvato garantiscono agli investitori e agli acquirenti di poter basare la loro decisione di investimento su tutte le informazioni rilevanti, in particolare su quelle che emergono dopo la pubblicazione del prospetto e prima della chiusura dell’offerta o dell’avvio del commercio presso una sede di negoziazione.

Capoversi 1 e 2

Una nuova circostanza è soltanto un nuovo fatto emerso o constatato. Se emergono o si realizzano fatti previsti nel prospetto o nelle condizioni definitive (ad es. definizione di informazioni sui prezzi, opzione greenshoe o altre possibilità di aumento del capitale, approvazioni degli azionisti ecc.), tali fatti non sono nuovi. Semplici voci, stime degli utili di terzi, idee, varianti di pianificazione, intenzioni o previsioni che si fondano soltanto su aspettative o speranze e non essenzialmente su accadimenti concreti non sono da considerarsi fatti.

Per circostanze nuove che possono influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari si intendono unicamente gli eventi che in base alle circostanze specifiche del caso concreto sono in grado di influenzare sensibilmente la decisione di investimento del partecipante medio al mercato. Esiste a questo riguardo una certa attinenza con gli obblighi di comunicazione applicabili alle sedi di negoziazione, ad esempio gli obblighi di notifica ad hoc. Se i valori mobiliari di un’emittente sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o estera le cui norme prevedono un obbligo di comunicazione per i fatti che potrebbero