Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
influenzare i corsi, secondo tali norme i fatti soggetti a un obbligo di comunicazione fanno sorgere in ogni caso l’obbligo di pubblicare un supplemento per garantire una simmetria delle informazioni.
Capoverso 3
Secondo l’articolo 56 capoverso 4 LSerFi l’organo di verifica tiene un elenco dei fatti che non rendono necessaria un’approvazione del supplemento. Per gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione al commercio è rilevante l’elenco dell’organo di verifica che ha approvato il prospetto. Di regola i nuovi fatti che non dipendono da un’intenzione dell’emittente non devono essere approvati. Neppure la pubblicazione di indicatori finanziari nuovi o aggiornati dovrebbe normalmente essere soggetta all’obbligo di approvazione, dato che l’organo di verifica di solito non è in grado di verificare questi supplementi. Nemmeno i cambiamenti a livello di personale in seno a un organo direttivo (consiglio di amministrazione, direzione ecc.) o la riduzione di un numero piuttosto elevato di posti di lavoro dovrebbero essere di per sé sufficienti a far sorgere l’obbligo di approvazione. Diversa è in genere la situazione se si tratta di modifiche della struttura soggette all’obbligo di pubblicazione del supplemento (fusioni, acquisizioni ecc.), di nuove controversie o nuovi procedimenti oppure di cambiamenti nell’andamento degli affari.
L’approvazione del prospetto riguarda sempre la versione finale dello stesso. Lievi modifiche dell’ultima ora (perlopiù di carattere tecnico) possono essere apportate al prospetto anche dopo l’approvazione ma prima del deposito e della pubblicazione ed essere approvate dall’organo di verifica senza che sia necessario pubblicare un supplemento e che il termine di sette giorni civili inizi a decorrere.
Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LSerFi un nuovo fatto deve essere notificato all’organo di revisione immediatamente dopo che è emerso o constatato. È superfluo introdurre una disposizione che dia una definizione del termine «immediatamente», poiché il termine di sottoscrizione è prorogato di due giorni in virtù dell’articolo 56 capoverso 5 LSerFi. L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione al commercio hanno dunque tutto l’interesse ad adempiere al più presto l’obbligo di pubblicazione del supplemento. Sulla scadenza precisa possono peraltro influire anche altri obblighi di notifica (ad es. quelli ad hoc).
Capoverso 4
Se l’avvio del commercio presso la pertinente sede di negoziazione permette di determinare con precisione la fine dell’obbligo di pubblicazione del prospetto, la chiusura di un’offerta pubblica non consente di stabilire la fine di tale obbligo con altrettanta precisione. Si è quindi provveduto ad elaborare una soluzione appropriata per ogni singolo caso, secondo la quale un’offerta pubblica è considerata definitivamente chiusa ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LSerFi quando è chiusa conformemente all’intenzione dell’offerente e a quella delle banche e società di intermediazione mobiliare direttamente coinvolte nell’offerta.
Capoverso 5
L’obbligo di comunicazione di fatti che potrebbero influenzare i corsi secondo il capoverso 1 deve evitare notificazioni o pubblicazioni multiple, poiché queste potrebbero ritardare la divulgazione dell’informazione sul mercato. Per i WKSI (secondo l’art. 57 cpv. 2) si prevede dunque di considerare come un supplemento automaticamente approvato ogni loro pubblicazione contenente fatti che potrebbero influenzare i corsi, purché la pubblicazione sia conforme alle regole di una sede di negoziazione presso cui i titoli di partecipazione o quelli di credito che fungono da base per il calcolo della capitalizzazione di mercato sono ammessi al commercio. Queste comunicazioni devono poi essere depositate soltanto contestualmente alla notificazione all’organo di verifica ed essere pubblicate come il prospetto. Per la proroga del termine dell’offerta è applicabile l’articolo 56 capoverso 5 LSerFi.