Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Tra l’altro, la previgente normativa sulle emissioni a rubinetto (ovvero almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi) di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, contenuta nell’articolo 9 paragrafo 3 della direttiva 2003/71/CE24 (direttiva relativa al prospetto), è ripresa nel regolamento relativo al prospetto, ma non nella stessa forma. In considerazione di questa evoluzione, si rinuncia a precisare nell’ordinanza l’articolo 55 capoverso 2 LSerFi.
Art. 64 Notificazione
La legge non indica come bisogna notificare un supplemento. Il presente articolo stabilisce pertanto che la notificazione avviene sotto forma di richiesta di approvazione (per i supplementi soggetti a tale obbligo) o di deposito (per i supplementi non soggetti all’obbligo di approvazione). Nel caso di supplementi soggetti all’obbligo di approvazione la notificazione è effettiva soltanto quando è stato inoltrato il supplemento completo da sottoporre a verifica. Con questo inoltro decorre anche il termine di sette giorni civili al massimo di cui all’articolo 56 capoverso 3 LSerFi.
I supplementi che non devono essere approvati, compresi quelli di cui all’articolo 63 capoverso 5, devono essere soltanto depositati. Il deposito deve essere effettuato presso l’organo di verifica dove è depositato il prospetto.
Dal momento che i prospetti considerati automaticamente riconosciuti non sono sottoposti ad alcuna verifica, bensì soltanto annunciati e depositati (art. 70 cpv. 4), per i supplementi ci si basa sul deposito obbligatorio al fine di determinare la competenza relativa a questi prospetti esteri secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera c.
Art. 65 Rettifica
Per l’approvazione di supplementi soggetti all’obbligo di approvazione la legge prevede un termine di sette giorni civili al massimo. Quest’ultimo non deve ricominciare a decorrere per ogni commento al supplemento. Un’informazione tempestiva riveste un interesse fondamentale per il mercato e l’offerente ha tutto l’interesse affinché il termine di sottoscrizione scada rapidamente. Il termine per mettere a norma un supplemento dovrebbe quindi essere breve. La necessità di un’informazione rapida è più forte nel caso di un’offerta pubblica che di una mera ammissione al commercio. Per questa ragione sono previsti due termini massimi differenti per la rielaborazione di un supplemento.
Art. 66 Pubblicazione
Al fine di garantire l’uniformità, l’iscrizione nell’elenco dell’organo di verifica e la pubblicazione del supplemento devono avvenire nella stessa forma prevista per il prospetto, conformemente a quanto sancito all’articolo 66.
Art. 67 Completamento della nota di sintesi
Nel caso di un supplemento le note di sintesi devono essere aggiornate soltanto se contengono informazioni che riguardano il supplemento. A seconda del grado di dettaglio della nota di sintesi, è possibile che non sia necessario apportare alcuna modifica al supplemento. In questo caso spetta all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione al commercio valutare se in assenza di un completamento la nota di sintesi sarebbe suscettibile d’indurre in errore, inesatta o contraddittoria rispetto al supplemento al prospetto.
24 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 345 del 31.12.2003, pagg. 64–89.