Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Sezione 7: Procedura di verifica
Art. 68 Decorrenza del termine
Il termine inizia a decorrere quando all’organo di verifica sono pervenuti tutti i documenti da sottoporre a verifica. Il prospetto non deve contenere lacune importanti. Un prospetto può considerarsi completo e quindi far scattare la decorrenza del termine soltanto se l’organo di verifica ha ricevuto tutte le parti eventuali di cui all’articolo 44 LSerFi e i rimandi eventuali di cui all’articolo 42 LSerFi.
Per quanto riguarda i termini, bisogna tener presente che alla procedura dell’organo di verifica sono applicabili le disposizioni della PA. In linea di principio per tale procedura potrebbe valere anche la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a PA. Una sospensione dei termini non è però opportuna per il funzionamento del mercato. Nell’ambito della loro attività di emissione gli emittenti vogliono poter reagire rapidamente ai cambiamenti che intervengono sul mercato e lanciare un’offerta. L’organo di verifica può dunque rinunciare unilateralmente alla sospensione dei termini prevista all’articolo 22a PA. Per ragioni di trasparenza deve comunicare un’eventuale rinuncia in modo adeguato.
Art. 69 Nuovi emittenti
Capoversi 1 e 2
Un emittente è da considerarsi nuovo quando per tre anni non ha inoltrato alcun prospetto all’organo di verifica al quale inoltra il prospetto da sottoporre a verifica. In questo caso il predetto organo dispone di un termine di 20 giorni civili per verificare il prospetto. Quando ad esempio l’emittente lancia ogni anno un nuovo programma o, per altri motivi, pubblica regolarmente un prospetto, l’organo di verifica ha familiarità con tale emittente e i suoi prospetti e quindi si può presumere che per la verifica occorra meno tempo che nel caso di un nuovo emittente secondo la definizione data in precedenza. La normativa si rifà all’articolo 27 del regolamento aggiuntivo della SIX relativo alla quotazione di prestiti. Tuttavia, mentre questa disposizione è applicabile unicamente ai prestiti, il presente articolo vale per tutti i tipi di valori mobiliari.
L’articolo 69 definisce in quest’ottica quando l’emittente è da considerarsi nuovo ai sensi dell’articolo 53 capoverso 5 LSerFi nel caso di una verifica ex ante del suo prospetto e quindi quando trova applicazione il termine massimo di 20 giorni civili. Se si tratta di una verifica ex post secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi, nella prassi la durata del termine ha una rilevanza minore per l’emittente e non deve essere stabilita nell’ordinanza. In linea di massima per le verifiche ex post si applica il termine di 10 giorni civili previsto dall’articolo 53 capoverso 4 LSerFi, a meno che non si tratti di un nuovo emittente. Gli organi di verifica e gli emittenti devono poter convenire un termine superiore a 10 giorni civili per evitare di aumentare inutilmente i requisiti operativi posti agli organi di verifica.
Secondo la normativa proposta un emittente non è da considerarsi nuovo se nei tre anni precedenti ha inoltrato per verifica un prospetto all’organo di verifica pertinente oppure se al momento della presentazione della richiesta, i valori mobiliari da lui emessi o garantiti sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera.
Al fine di tenere conto delle situazioni in cui a causa dell’imposta preventiva o per altri motivi un’emissione deve essere effettuata ad esempio da una società (veicolo) indipendente e quest’ultima inoltra il nuovo prospetto, i capoversi 1 lettere a e b («o da lui garantiti») e 2 («garantiti da un terzo») fanno riferimento in alternativa anche a un prestatore di cauzioni. In questo modo un emittente che in passato ha ad esempio fatto da garante per valori mobiliari emessi