Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
4.2 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
4.2.1 Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) ha per oggetto il disciplinamento uniforme dei requisiti posti agli istituti finanziari che investono e gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali di terzi. La disposizione definisce, in conformità alla legge, il contenuto normativo essenziale dell’ordinanza.
Art. 2 Campo d’applicazione
Capoverso 1
Per analogia all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01), se esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera, gli istituti finanziari rientrano nel campo d’applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e dell’OIsFi28
. Non sono considerati istituti finanziari i soggetti che non corrispondono ad alcuna delle definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIsFi (compresi i rimandi) ma che forniscono, ad esempio, soltanto servizi ausiliari. La facoltà di sostituire il trustee o di esercitare il diritto di veto per opporsi alle decisioni di investimento o di distribuzione degli utili prese dal trustee non sono ad esempio sufficienti per determinare l’assoggettamento alla legislazione in materia29.
Capoverso 2
L’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFi esclude dal campo d’applicazione della legge le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari. Secondo il messaggio del Consiglio federale questa disposizione riprende l’eccezione prevista per le società del gruppo all’articolo 2 capoverso 2 lettera h numero 3 LICol. Sono considerate persone aventi legami economici in particolare le società madri, le società affiliate e le società consorelle (cfr. anche art. 5 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sulle banche [OBCR; RS 952.02]). L’articolo 2 capoverso 2 OIsFi lo stabilisce espressamente. Il legame economico è un concetto da considerarsi consolidato: ad esempio le società di un gruppo che svolgono compiti di tesoreria per gruppi industriali o commerciali – compresi ad esempio gli istituti di previdenza del gruppo imprenditoriale – non sottostanno alla LIsFi (né alla LSerFi). A tal fine è indispensabile che i servizi finanziari siano forniti esclusivamente a terzi che rientrano nella cerchia delle persone menzionate (cfr. al riguardo anche il messaggio del Consiglio federale).
Capoverso 3
Secondo il messaggio del Consiglio federale l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFi comprende anche l’attività di un membro della famiglia per il «family office» di quest’ultima come pure l’amministrazione di un «family office», da parte di persone assunte a tal fine pur non essendo imparentate con la famiglia, che gestisce unicamente i propri valori patrimoniali ed è controllato dai membri di detta famiglia. L’articolo 2 capoverso 3 OIsFi elenca i pertinenti legami familiari e, rispetto all’articolo 7 capoverso 5 ORD, completa l’elencazione con eventuali figliocci. Poiché sono gestiti da terzi, i «multi-family office» di regola non rientrano tra le eccezioni.
28 Cfr. in merito DTF 2A.91/2005 consid. 5.
29 Cfr. Circolare FINMA 2011/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD», n. marg. 106.