Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende in linea di massima la definizione di piani di partecipazione dei lavoratori ai sensi del vigente articolo 3 capoverso 6 OICol, ma non richiede più imperativamente che tali piani rappresentino una componente dello stipendio.
Capoverso 5
L’articolo 2 capoverso 2 lettera d LIsFi esclude dal campo d’applicazione della legge le persone che gestiscono patrimoni nell’ambito di un mandato disciplinato dalla legge, a prescindere che si tratti di avvocati, notai o del loro personale ausiliario (cfr. in merito art. 2 cpv. 2 lett. c LIsFi). L’elenco non esaustivo di cui all’articolo 2 capoverso 5 OIsFi riprende gli esempi citati nel messaggio del Consiglio federale. È da considerarsi non disciplinata dalla legge, e quindi non rientrante nelle eccezioni, ad esempio la gestione patrimoniale nell’ambito di un mandato precauzionale privato secondo gli articoli 360 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210), poiché l’esatta definizione dei contenuti di un tale mandato è lasciata alla discrezionalità delle parti (cfr. art. 360 cpv. 2 CC). Siffatti mandati possono eventualmente rientrare in un’altra eccezione, ad esempio quella prevista per i legami familiari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi).
Capoverso 6
Il capoverso 6 riprende il vigente articolo 18 capoverso 3 LICol e include ora anche i gestori di patrimoni collettivi.
Art. 3 Società del gruppo importanti
La regolamentazione dei criteri per valutare l’importanza di funzioni secondo l’articolo 4 capoverso 2 LIsFi corrisponde a quella prevista per le banche (cfr. art. 3a OBCR) e le infrastrutture del mercato finanziario (cfr. art. 3 OInFi). Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 LIsFi la FINMA ha il compito di designare le società del gruppo importanti. La tenuta di un elenco accessibile al pubblico permetterà di informare terzi in modo trasparente al riguardo.
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 4 Richiesta e obbligo di autorizzazione
Capoverso 1
Il capoverso 1 corrisponde in gran parte all’articolo 17 dell’ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11). La FINMA stabilisce le indicazioni e i documenti necessari (ad es. documenti relativi all’organizzazione ed eventualmente ai soci) e può mettere a disposizione dei richiedenti (segnatamente in formato elettronico), ad esempio, linee guida, modelli per la richiesta o documenti simili. Le indicazioni e i documenti devono permettere alla FINMA di valutare l’adempimento da parte dei singoli istituti finanziari delle pertinenti condizioni di autorizzazione e dei relativi obblighi (ad es. anche di quelli sanciti nella LSerFi e nella LRD). Se effettua una verifica preliminare presso un gestore patrimoniale o un trustee, l’organismo di vigilanza deve trasmetterne i risultati alla FINMA in forma standardizzata. Come è consuetudine nel diritto in materia di vigilanza, i requisiti devono essere soddisfatti durevolmente.
Capoverso 2
In applicazione dell’articolo 5 capoverso 3 LIsFi il capoverso 2 esclude gli assicuratori dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi. Questa disposizione corrisponde al vigente diritto in conformità all’articolo 48f capoverso 4 lettera g dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) e all’articolo 8 capoverso 1 OICol.