Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 5 Mutamento dei fatti
Il messaggio del Consiglio federale stabilisce che quest’ultimo o la FINMA preciserà quali mutamenti sono da considerare di grande importanza nei limiti dell’articolo 8 capoverso 2 LIsFi. La disposizione si fonda sul vigente articolo 15 capoverso 1 OICol e su disposizioni analoghe contenute nel diritto in materia di vigilanza. La lettera b si applica in particolare ai cambiamenti concernenti le persone qualificate incaricate della gestione e la continuità d’esercizio secondo l’articolo 20 LIsFi. L’elenco non è esaustivo, poiché anche altre disposizioni legali (segnatamente gli art. 11 e 15 LIsFi) prevedono degli obblighi di comunicazione.
Art. 6 Organizzazione
Capoversi 1 e 2
I due capoversi riprendono essenzialmente i capoversi 1 e 3 del vigente articolo 18 OBVM e il capoverso 1 del vigente articolo 24 OICol. Essi stabiliscono che in particolare il governo d’impresa e la gestione dei rischi devono basarsi sulle attività previste in Svizzera e all’estero. Per documenti determinanti ai sensi del primo capoverso si intendono, se sono pertinenti al caso specifico, gli statuti, i contratti di società e i regolamenti.
Capoverso 3
Per quanto attiene alla gestione dei rischi, in linea di massima vengono ripresi i capoversi 1 e 2 del vigente articolo 12a OICol, secondo cui per determinare quali sono i rischi nel caso concreto (ad es. rischi giuridici, rischi di credito, di liquidità e di mercato, rischi operativi, rischi di reputazione, cyber-rischi) e la loro rilevanza occorre tenere conto dell’attività esercitata. Le disposizioni di esecuzione relative all’organizzazione devono essere applicate nel rispetto del principio della proporzionalità. Tuttavia l’organizzazione deve garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni del diritto in materia di vigilanza, anche – se applicabili – quelle della LSerFi. I requisiti particolari che permettono di considerare le diverse attività e dimensioni dell’impresa, nonché i rischi a cui sono esposti gli istituti finanziari, sono definiti in particolare negli articoli 15, 29 e seguente, 33, 43 e seguente, 49, 58 e 61 OIsFi.
Art. 7 Garanzia
Anche questa disposizione corrisponde in linea di principio – fatta eccezione per la regola relativa alle catene di partecipazione (cpv. 5) – al vigente diritto (cfr. segnatamente art. 23 cpv. 1 e 2 e 28 OBVM, art. 10 OInFi, art. 10 e 11 OICol). Abolendo la competenza della FINMA di stabilire le condizioni e i requisiti per le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e per quelle che detengono una partecipazione qualificata si tiene conto della prassi attuale e consolidata secondo cui la FINMA valuta tale garanzia nel singolo caso. Come asserito nel messaggio del Consiglio federale, le esigenze relative alle qualifiche professionali che la singola persona deve adempiere dipendono dalla funzione esercitata e dalle responsabilità assunte e devono essere complessivamente adempiute dall’organo in questione nel suo insieme. Le persone incaricate dell’amministrazione devono disporre della competenza necessaria non solo nei principali settori di attività, ma in tutti i settori chiave come quello delle finanze e della contabilità, della gestione dei rischi, del controlling e della compliance («conformità alle norme»).
Per quanto concerne le catene di partecipazione (cpv. 5) vi è una partecipazione qualificata indiretta quando ogni partecipazione considerata separatamente ammonta almeno al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto del titolare dell’autorizzazione. Se la catena è interrotta da una partecipazione non qualificata, tutte le partecipazioni riferibili a quest’ultima sono considerate non qualificate.