Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 8 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
La definizione di offerta pubblica per le società di intermediazione mobiliare e le banche che operano sul mercato primario come ditte di emissione e fornitori di derivati è in linea con quella fornita nella LSerFi.
Art. 9 Delega di compiti
Capoversi 1–4
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 primo periodo LIsFi un compito può essere delegato soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Di conseguenza, nell’ambito della delega della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, dell’esternalizzazione dell’analisi finanziaria o dell’elaborazione di proposte di investimento e modelli di portafoglio si esige che il fornitore di servizi in questione abbia egli stesso ricevuto l’autorizzazione ad esercitare l’attività almeno come gestore patrimoniale o trustee. Inoltre, il terzo di cui si avvale deve essere istruito e sorvegliato accuratamente.
Sulla base degli articoli 26 e 66 OICol-FINMA i capoversi 1–4 prevedono altre prescrizioni che sanciscono in particolare l’obbligo di tutelare gli interessi dei clienti e, in caso di esternalizzazione, l’obbligo di concludere un accordo che disciplini segnatamente il servizio da esternalizzare, le prestazioni e le competenze del fornitore di servizi, nonché i requisiti di sicurezza che quest’ultimo deve soddisfare. Il terzo deve garantire una fornitura delle prestazioni sicura e durevole che deve essere sorvegliata secondo l’articolo 14 capoverso 1 secondo periodo OIsFi. Gli istituti finanziari rimangono in ogni caso responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza. Inoltre, se l’attività rientra nel campo d’applicazione del diritto in materia di riciclaggio di denaro, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b ORD.
La delega di compiti non deve rendere superflua l’attività del titolare dell’autorizzazione o di eventuali società collegate in Svizzera e all’estero. Le disposizioni dei suddetti capoversi sono applicabili anche alla delega di compiti del titolare dell’organizzazione alle proprie filiali, succursali o rappresentanze.
Capoverso 5
In caso di esternalizzazione all’estero, a prescindere che sia interna al gruppo o esterna ad esso, è necessario garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti i cui dati saranno comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati. Il momento dell’informazione e le condizioni relative alla stessa si fondano sulle pertinenti disposizioni di leggi speciali, come le prescrizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Inoltre, secondo l’articolo 14 capoverso 2 LIsFi la FINMA può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all’estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
Art. 10 Attività all’estero
L’obbligo di comunicazione sancito a livello legislativo consente alla FINMA di individuare e sorvegliare i rischi di reputazione dell’istituto finanziario e, di esercitare, ove applicabile, la vigilanza su base consolidata. Le disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza riprendono le norme vigenti degli articoli 5 capoverso 1 e 16 OInFi, nonché dell’articolo 24 capoversi 2 e 3 OICol.