Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4.2.2 Istituti finanziari

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 11 Carattere professionale

Capoversi 1–4

I valori soglia a partire dai quali si configura l’esercizio dell’attività a titolo professionale – quindi l’obbligo di richiedere un’autorizzazione – per i gestori patrimoniali e i trustee sono in linea con le norme dell’articolo 7 ORD, tuttavia per l’eccezione si rinvia all’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi anziché all’articolo 2 capoverso 4 LRD. L’attività – ad esempio la gestione patrimoniale nel quadro di mandati precauzionali privati (cfr. art. 2 cpv. 5 OIsFi) – che non rientra in un’eccezione deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.

Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera b LSerFi anche i fornitori di servizi finanziari che non sono soggetti all’obbligo di richiedere un’autorizzazione devono informare in modo completo sul proprio status di vigilanza. Se sono pertinenti, a tal fine possono utilizzare, ad esempio nei loro documenti aziendali, le denominazioni che figurano nell’articolo 13 capoverso 2 LIsFi30.

Capoverso 5

Questa disposizione introduce una riserva secondo cui i capoversi 1–4 non sono applicabili se in virtù della regola de minimis di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi un gestore di patrimoni collettivi necessita soltanto di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale. In tal caso non trovano applicazione neppure i valori soglia previsti ai capoversi 1–4. Dato che i valori soglia non sono applicabili all’attività dei gestori patrimoniali che gestiscono denaro della previdenza professionale, essi necessitano sempre di un’autorizzazione. Questa è l’espressione della volontà del legislatore.

Art. 12 Autorizzazione completiva

Un’autorizzazione completiva è necessaria quando i gestori patrimoniali intendono operare anche come trustee e viceversa. Ciò non significa, tuttavia, che in particolare i requisiti finanziari o i requisiti relativi al numero di persone incaricate della gestione debbano essere adempiuti due volte. Nell’ambito dell’autorizzazione completiva sono invece richieste le pertinenti qualifiche professionali.

Art. 13 Diritto all’assoggettamento a un organismo di vigilanza

Fatto salvo l’articolo 61 capoverso 1 secondo periodo LIsFi (vigilanza consolidata sulle società svizzere di un gruppo), secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIsFi, unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza (e informarne i propri clienti; cfr. art. 6 LSerFi). In tale contesto l’articolo 13 OIsFi riprende la normativa prevista al nuovo articolo 14 capoverso 2 LRD, basandosi sulla formulazione dell’articolo 21 LSerFi. Per «prescrizioni del diritto in materia di vigilanza» si intendono non soltanto quelle della LIsFi, ma anche le prescrizioni della LSerFi e della LRD, se sono applicabili all’attività in questione. L’attività di trustee, ad esempio, rientra nel campo d’applicazione della LRD, ma non in quello della LSerFi poiché non corrisponde alla definizione di «gestione patrimoniale» di cui all’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi.

30 Cfr. in merito anche DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/WINZELER/STUPP (ed.), Kollektivanlagengesetz, 2.A. Basilea 2016, art. 12 LICol, N 41 segg.