Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Se l’osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza non è più garantita, occorre informarne la FINMA (cfr. al riguardo in particolare art. 11 della nuova ordinanza sugli organismi di vigilanza [OOV]; vedi n. 4.3). In linea di principio gli assoggettati alla vigilanza rimangono tali fino a un’eventuale revoca dell’autorizzazione da parte della FINMA. Spetta quindi a quest’ultima adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di diritto amministrativo (fino alla revoca dell’autorizzazione). In ogni caso rientra nel potere discrezionale della FINMA decidere le misure concrete da prendere (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA).
Art. 14 Mutamento dei fatti
Capoverso 1
I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all’organismo di vigilanza cui sono sottoposti i mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Nel quadro della vigilanza continua gli organismi di vigilanza informano periodicamente, ma tempestivamente, la FINMA. Gli altri istituti finanziari comunicano ogni mutamento dei fatti direttamente alla FINMA, senza il coinvolgimento di un organismo di vigilanza (cfr. art. 8 cpv. 1 LIsFi).
Capoverso 2
Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LIsFi se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire l’attività si deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA consulta l’organismo di vigilanza nell’ambito della sua valutazione.
Art. 15 Organizzazione
Capoversi 1 e 2
I due capoversi prevedono requisiti la cui formulazione è basata sul risultato e riprendono il vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 3 e 4 OICol). I gestori patrimoniali e i trustee devono organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi). Ne consegue che l’organizzazione deve essere adeguata, ad esempio, al numero dei clienti, al volume dei valori patrimoniali gestiti, alle strategie di investimento adottate e ai prodotti scelti. Le basi organizzative (ad es. il regolamento di organizzazione) devono essere presentati alla FINMA nell’ambito della richiesta di autorizzazione (cfr. art. 4 cpv. 1 OIsFi). Esse devono anche informare sul disciplinamento del diritto di firma (vedi qui sotto).
Capoverso 3
Se c’è una sola persona incaricata della gestione, questa ha diritto di firma individuale anche se dispone di altri collaboratori. In caso contrario, è previsto invece il diritto di firma collettivo; allo stesso modo se sono autorizzati a firmare due o più collaboratori, il loro diritto di firma è collettivo. Questa norma non concerne ad esempio le deleghe speciali conferite nel quadro di un mandato. Siffatte deleghe possono essere firmate anche da una sola persona (se a quest’ultima è stato accordato il diritto di firma).
Capoverso 4
Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e a norme simili del diritto societario, il presente capoverso prevede un obbligo di domicilio limitato. In linea di principio ogni persona che possa rappresentare il gestore patrimoniale o il trustee deve essere domiciliata in Svizzera. Fanno eccezione, come nel capoverso 3, i casi in cui vi è una sola persona incaricata della gestione, per i quali occorre osservare l’articolo 10 LIsFi. La persona incaricata della