Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

gestione deve avere il suo domicilio in un luogo dal quale può esercitare effettivamente la gestione. Inoltre, l’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoverso 5

In linea di massima i gestori patrimoniali e i trustee non sono tenuti a disporre di un consiglio di amministrazione, di un organo di vigilanza o di un altro organo simile indipendente dalla gestione. Tuttavia, se il ricavo lordo annuo è superiore a 5 milioni di franchi, la FINMA può esigere l’istituzione di un tale organo, sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano. L’organo può anche essere composto da una sola persona, a condizione che quest’ultima sia indipendente dalla gestione, e deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle direttive relative alla strategia e ai rischi. Secondo l’articolo 19 capoverso 3 OIsFi, in caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi la FINMA può inoltre esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

Art. 16 Compiti

Capoversi 1–3

Senza una pertinente autorizzazione i gestori patrimoniali non sono legittimati ad accettare depositi ai sensi della legislazione sulle banche. L’ammissibilità di conti per l’esecuzione di operazioni è retta dall’articolo 5 capoverso 3 lettera c OBCR. I gestori patrimoniali che attraverso il proprio conto o deposito acquistano o alienano valori mobiliari per i propri clienti rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni sulle società di intermediazione mobiliare e necessitano di una pertinente autorizzazione31.

Capoverso 4

Bisogna fare in modo che non ci siano relazioni inattive con i clienti. Una relazione si presume inattiva in ogni caso in assenza di qualsiasi contatto con il cliente o i suoi successori legali per un periodo di 10 anni, anche se il cliente ha dato l’istruzione di trattenere la corrispondenza. La suddetta presunzione è giustificata pure quando si è a conoscenza, sulla base di elementi concreti, della morte del cliente e non si può stabilire alcun contatto con eventuali persone che hanno ricevuto una procura o successori legali.

Capoverso 5

I valori patrimoniali del trust sono sempre di proprietà del trustee. Questi deve però evitare qualsiasi forma di commistione con il proprio patrimonio e può disporre di tali valori soltanto in conformità a quanto definito nell’atto di trust. Il capoverso 5 stabilisce pertanto l’applicazione per analogia dei capoversi 3 e 4 ai trustee. Eventualmente si devono adottare misure organizzative volte ad evitare la commistione del patrimonio del trust e del patrimonio del fornitore di servizi che opera come trustee. Inoltre i trustee devono osservare fondamentali, ovvero quelli di diligenza e di fedeltà.

Capoverso 6

Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LIsFi i gestori patrimoniali e i trustee possono fornire in particolare i seguenti servizi, che rientrano in parte nel campo d’applicazione della LSerFi: consulenza in investimenti, analisi di portafoglio, offerta di strumenti finanziari. Sarebbe anche possibile effettuare operazioni fiduciarie e fornire consulenza aziendale, fiscale o previdenziale, servizi di revisione (eccetto le verifiche previste dal diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari) e intermediazioni assicurative. I rischi che ne derivano devono essere presi in considerazione nel quadro della vigilanza, ad esempio definendo ulteriori ambiti di verifica,

31 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 50 e 52.