Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

aumentando la densità delle verifiche, riducendone la frequenza ecc. La definizione di ambiti di verifica distinti per la gestione degli investimenti collettivi di capitale e/o di patrimoni della previdenza è opportuna in particolare per i gestori patrimoniali di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.

Art. 17 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati all’articolo 19 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Questo vale in particolare per la delega della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, l’esternalizzazione dell’analisi finanziaria o l’elaborazione di proposte di investimento e modelli di portafoglio, l’adempimento di compiti volti a garantire la conformità alle norme, l’esternalizzazione di sistemi di trattamento dei dati contenenti dati rilevanti dei clienti, nonché la conservazione di documenti relativi all’attività in locali che non sono di proprietà del gestore patrimoniale né del trustee o che non sono presi in locazione da questi ultimi. Fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi, l’attività principale, ossia l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, non può essere interamente esternalizzata.

Non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione di regola l’esternalizzazione della contabilità finanziaria, il ricorso a esperti per la strutturazione individuale del patrimonio e, nell’ambito della consulenza legale o fiscale, l’utilizzo di sistemi di trattamento dei dati da parte di banche o società di intermediazione mobiliare che detengono patrimoni di clienti, l’hosting di siti Internet non contenenti dati riferiti ai clienti, nonché la manutenzione (compresa quella a distanza) di sistemi interni di trattamento dei dati.

Capoverso 2

Vari principi sulla delega di compiti sono già stabiliti dall’articolo 9. Inoltre, il gestore patrimoniale o il trustee, l’organo di audit interno che dovrà eventualmente essere istituito conformemente all’articolo 19 capoverso 3, la società di audit, l’organismo di vigilanza e la FINMA devono in ogni momento e liberamente poter monitorare e verificare nel suo insieme il compito delegato. A tal fine, devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici utilizzati dal fornitore di servizi. L’esternalizzazione non deve impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza (cfr. anche art. 16 par. 5 MiFID II).

Art. 18 Persone qualificate incaricate della gestione

Capoversi 1–3

Secondo l’articolo 20 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda la formazione e l’esperienza professionale necessarie per assumere la gestione. Come è consuetudine nel diritto in materia di revisione (cfr. art. 11d segg. OSRev), ci si basa in primo luogo sull’esperienza professionale (cpv. 1 lett. a). È richiesta un’esperienza professionale di cinque anni maturata nella gestione patrimoniale per conto di terzi o nell’ambito di trust (in Svizzera o all’estero). A questo requisito si aggiunge quello di una formazione adeguata nel settore in questione (cpv. 1 lett. b), che può essere acquisita prima o durante l’esperienza professionale. Deve essere equiparabile all’esperienza professionale necessaria per essere abilitati a eseguire verifiche di gestori patrimoniali e trustee, è tuttavia determinante non il numero di ore bensì il contenuto della formazione. Essa può quindi essere acquisita – par-