Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

zialmente o interamente – nel quadro della formazione generale (ad es. di un diploma di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria con i relativi orientamenti, in Svizzera o all’estero). In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe, ad esempio prendendo in considerazione anche l’esperienza professionale maturata nell’ambito di attività di vigilanza o di verifica di gestori patrimoniali e trustee (cpv. 2). Le competenze acquisite durante la formazione devono essere mantenute partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento (cpv. 3).

Capoverso 4

I gestori patrimoniali devono garantire la continuità d’esercizio (cfr. anche art. 9 par. 6 MiFID II). Se all’interno dell’impresa non vi è un sostituito adeguato che soddisfi i requisiti legali, in grado di assumere la gestione patrimoniale in caso ad esempio d’impedimento dovuto a malattia o di decesso, occorre assicurare la continuità dell’attività avvalendosi di un’altra persona qualificata (ad es. anche presso una banca). Il capoverso 4 rimanda a questo proposito all’articolo 14 LIsFi e alle relative disposizioni di esecuzione.

Se ci si avvale di un partner esterno per garantire la continuità operativa («business continuity»), l’accordo concluso e le circostanze devono permettere al partner, in caso di assenza dell’unica persona incaricata della gestione, di svolgere in qualsiasi momento i compiti di detta persona sotto il profilo funzionale, logistico e tecnico. A tal fine, esso deve disporre delle procure necessarie e dei mezzi di accesso tecnici che gli consentono di esercitare in ogni momento ed entro breve tempo l’attività operativa. Inoltre il partner deve scegliere di abitare in un luogo che gli permetta di assumere in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro i compiti stabiliti nell’accordo concluso e di mettersi a disposizione dell’impresa. I clienti devono essere informati riguardo alle misure prese.

Art. 19 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoverso 1

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la conformità alle norme. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIsFi i compiti della gestione dei rischi e del controllo interno (compresa la garanzia della conformità alle norme) possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a uno o più collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato. La gestione dei rischi e la propensione ai rischi rientrano comunque nella sfera di responsabilità delle persone incaricate della gestione o dell’amministrazione, eventualmente dell’impresa individuale.

Capoverso 2

L’articolo 21 capoverso 3 LIsFi stabilisce in linea di principio che chi svolge compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate. Il capoverso 2 dell’articolo 19 OIsFi permette, al di sotto di certe soglie e in caso di rischi ridotti, di ripartire i compiti tra due o più persone incaricate della gestione: ad esempio una persona incaricata della gestione che si occupa contemporaneamente dell’assistenza ai clienti, ma che non è responsabile della sorveglianza del portafoglio, può sorvegliare i rischi ed eseguire controlli o ad esempio una persona incaricata della gestione che si occupa contemporaneamente della sorveglianza del portafoglio può svolgere anche compiti legati alla garanzia della conformità alle norme nei settori del riciclaggio di denaro e delle operazioni transfrontaliere. Queste