Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
possibilità sono contemplate anche dal diritto europeo (cfr. art. 22 par. 4 e 23 par. 2 del regolamento delegato 2017/56532).
Capoverso 3
L’organo di audit interno è considerato in generale come la cosiddetta terza linea di difesa del controllo interno. In linea di principio i gestori patrimoniali e i trustee non sono tenuti a disporre di un organo di revisione interno indipendente dalla gestione. In caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi, la FINMA può tuttavia esigere l’istituzione di un tale organo sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano (cfr. anche art. 8 cpv. 3 LInFi e art. 12 cpv. 5 OICol). Questo organo sarebbe direttamente subordinato e dovrebbe rendere conto al consiglio di amministrazione, all’organismo di vigilanza o a un organo simile indipendente dalla gestione (cfr. art. 15 cpv. 5).
Art. 20 Capitale minimo
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIsFi il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi, essere versato in contanti ed essere mantenuto durevolmente. Per la determinazione dei singoli elementi del capitale nell’articolo 20 OIsFi viene ripresa la normativa del vigente articolo 20 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e completata con le forme giuridiche dell’impresa individuale e della società cooperativa, che sono ammesse anche per i gestori patrimoniali e i trustee.
Art. 21–23 Fondi propri
L’articolo 23 LIsFi sancisce a livello legislativo i principi per i requisiti relativi ai fondi propri. Per la determinazione dei singoli elementi del capitale negli articoli 21–23 OIsFi viene ampiamente ripresa la normativa dei vigenti articoli 21–23 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. È invece superfluo riprendere l’articolo 21 capoverso 6 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi. In considerazione delle forme giuridiche dell’impresa individuale e della società cooperativa, ammesse anche per i gestori patrimoniali e i trustee, l’articolo 22 OIsFi sui fondi propri computabili viene in parte completato con la possibilità per le imprese individuali di computare nei fondi propri pure i conti «privati» (dato che per le imprese individuali non vi è alcuna distinzione giuridica tra patrimonio privato e patrimonio aziendale). Sono inoltre previste alcune agevolazioni rispetto al regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.
Art. 24 Garanzie
L’articolo 22 capoverso 2 LIsFi prevede che in aggiunta al capitale minimo i gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di adeguate garanzie oppure concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale. In linea di massima, oltre al capitale minimo, sono considerate adeguate garanzie i fondi propri (art. 24 cpv. 1 OIsFi). In alternativa è possibile concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale, che copra in particolare i rischi di un’allocazione colposa e contraria alla legge dell’investimento patrimoniale, gli abusi di fiducia derivanti da atti illeciti commessi da organi e collaboratori, nonché (in caso di persone giuridiche) le pretese in materia di responsabilità previste dal diritto societario. Nei fondi propri è computabile il 50 per cento della copertura massima annua. La FINMA disciplina i dettagli relativi ai requisiti minimi per i contratti d’assicurazione (art. 24 cpv. 2 OIsFi).
32 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva