Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 25 Presentazione dei conti

La disposizione corrisponde alla normativa del vigente articolo 28 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale – limitatamente all’articolo 957 capoverso 1 CO. La presentazione dei conti è ad esempio necessaria per determinare i costi fissi inclusi nel calcolo dei fondi propri secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIsFi (cfr. inoltre art. 20 segg. OIsFi). L’applicazione di disposizioni sulla presentazione dei conti contenute in leggi speciali è possibile in particolare per i gestori patrimoniali di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.

Art. 26 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi

Art. 27 Calcolo dei valori soglia

I gestori di patrimoni collettivi che gestiscono volumi ridotti sono sottoposti alla LIsFi ma devono soddisfare i requisiti meno severi previsti per i gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi. Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi e dei valori patrimoniali degli istituti di previdenza, nella disposizione è stata ripresa in linea di massima la normativa del vigente articolo 1b capoversi 1–3 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, che è stata poi completata con la definizione dei valori patrimoniali inclusi degli istituti di previdenza (cfr. cpv. 2). Se nel caso di una soluzione mantello non è possibile distinguere la parte obbligatoria da quella sovraobbligatoria, per il valore soglia previsto all’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi di un massimo del «20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza» è determinante il patrimonio di previdenza complessivo.

Anche i gestori di patrimoni collettivi che devono soddisfare i requisiti meno severi previsti per i gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi devono fornire in modo esauriente informazioni sul proprio status di vigilanza conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera b LSerFi. Se sono pertinenti, a tal fine possono utilizzare, ad esempio nei loro documenti aziendali, le denominazioni che figurano nell’articolo 13 capoverso 2 LIsFi33.

Se gestiscono investimenti collettivi di capitale costituiti da meno di 12 mesi, i gestori di patrimoni collettivi sono soggetti, da un lato, all’obbligo di notifica dal momento in cui raggiungono per la prima volta il pertinente valore soglia e, dall’altro, all’obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi.

Art. 28 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi

I gestori di patrimoni collettivi che in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 LIsFi sono sottoposti a vigilanza come gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi devono poter chiedere l’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se secondo il diritto dello Stato in cui costituiscono od offrono investimenti collettivi di capitale o in cui è gestito l’istituto di previdenza devono essere sottoposti, a prescindere dal valore dei patrimoni gestiti, a una vigilanza prudenziale come gestori di patrimoni collettivi. A tal fine viene ripresa, anche per i gestori patrimoniali di istituti di previdenza, la normativa del vigente articolo 1c OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

33 Cfr. al riguardo anche DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/WINZELER/STUPP (ed.), Kollektivanlagengesetz, 2.A. Basilea 2016, art. 12 LICol, N 41 segg.