Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 29 Organizzazione
Capoversi 1–3
I capoversi 1–3 corrispondono al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 2, 3 e 4 OICol). I gestori di patrimoni collettivi devono organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi).
Capoversi 4 e 5
Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima contenuta nell’articolo 718 capoverso 4 CO e a norme simili del diritto societario, il capoverso 4 prevede un obbligo di domicilio. Di conseguenza, il presidente dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere domiciliato in Svizzera. Il capoverso 5 relativo all’organo di gestione corrisponde al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 1 primo periodo OICol). Il tenore dell’articolo 12 capoverso 1 secondo periodo OICol è ripreso dall’articolo 10 capoverso 2 LIsFi.
Capoverso 6
Come per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo il vigente diritto, anche per i gestori di patrimoni collettivi occorre in linea di massima prevedere l’istituzione di un organo indipendente di alta direzione, vigilanza e controllo. Se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, la FINMA può tuttavia consentire deroghe al suddetto obbligo, in particolare in caso di ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi. Vi è quindi una corrispondenza con l’articolo 15 capoverso 5.
Capoverso 7
Il capoverso 7 corrisponde al diritto vigente applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 6 OICol).
Art. 30 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
Per i gestori di patrimoni collettivi, all’articolo 29 capoverso 6 OIsFi è fondamentalmente previsto un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente. Quest’ultimo deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle sue direttive relative alla strategia e ai rischi. L’articolo 30 OIsFi riprende al riguardo la prassi pluriennale adottata dalla FINMA per i requisiti in materia di governo d’impresa posti all’organo di alta direzione. Tale prassi esige che la maggior parte dei membri dell’organo non abbia una funzione operativa e che almeno un terzo dei suoi membri sia indipendente da persone che detengono una partecipazione qualificata nel titolare dell’autorizzazione. D’altra parte il presidente del suddetto organo non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.
Art. 31 Compiti
Capoverso 1
Oltre all’attività originaria, ossia garantire la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori mobiliari loro affidati, secondo l’articolo 26 capoversi 2 e 3 LIsFi i gestori di patrimoni collettivi possono fornire altri servizi, anche di natura amministrativa. A seguito della concomitanza delle autorizzazioni (art. 6 cpv. 4 LIsFi), ne fanno parte i servizi che possono essere forniti anche dai gestori patrimoniali (segnatamente la gestione individuale di singoli portafogli, la consulenza in investimenti, l’analisi di portafoglio e l’offerta di strumenti finanziari; cfr. commento all’art. 16), fermo restando che in questo caso devono essere adempiuti i pertinenti